SENTENZE DI LAVORO
 

Alcune Sentenze sulla legittimità dei controlli sui lavoratori da parte di Istituti di Investigazione

 

LAVORO (Rapporto di)
  Estinzione e risoluzione del rapporto
    licenziamento
      per giustificato motivo

Codice civile (1942) art. 2110
Codice civile (1942) art. 2119
LS 11 novembre 1983 n. 638 art. 5 L.

Benché non esista un divieto assoluto, per il lavoratore subordinato assente per malattia, di prestare nel frattempo attività lavorativa (anche) in favore di un terzo, tuttavia tale comportamento - per il cui accertamento non si impone l'osservanza delle garanzie prescritte (art. 5, comma 14 della legge n. 638 del 1983) per i controlli sanitari - può assurgere a giustificato motivo di licenziamento, ove se ne possa motivatamente desumere la simulazione della malattia o l'inosservanza del divieto di concorrenza o l'attitudine a pregiudicare o, quanto meno, ritardare la guarigione e, conseguentemente, la ripresa della prestazione lavorativa, con violazione di una obbligazione preparatoria e strumentale rispetto alla corretta esecuzione del contratto.

Cassazione civile, sez. lav., 6 giugno 1990, n. 5407

Ruotolo c. Società Comind Sud

Giust. civ. Mass. 1990, fasc. 6
Orient. giur. lav. 1990, fasc.3,111.

 
 

Cassazione Sezione Lavoro

Legittimità dei controlli sui lavoratori su Attività svolte all’esterno dell’azienda

Sentenza n. 5629/2000

Presidente V. Trezza

Relatore A. Spanò

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 235/98 in data 26 marzo 1998, il Pretore di Rieti respingeva la domanda proposta da P.B., intesa ad ottenere la declaratoria di illeggitimità del licenziamento a lui intimato in data 4 ottobre 1996 dalla (omissis), presso la quale esso ricorrente aveva prestato servizio con la qualifica di funzionario di terzo livello, da ultimo con distacco presso la (omissis).

Interponeva appello il P. e in esito il Tribunale di Rieti, con sentenza n. 8/99, emessa in data 11 novembre 1998 – 4 febbraio 1999, respingeva il gravame e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione.

Osservava che dalla compiuta istruttoria era emerso come il P., durante il servizio svolto nelle ore lavorative della mattinata all’esterno dei locali della (omissis), con lo specifico incarico di visitare i clienti e proporre i prodotti dell’(omissis), non aveva mai preso contatti personali con le persone indicate nei rapportini di servizio e solo in alcuni casi si era limitato a qualche telefonata nelle ore pomeridiane, durante le quali doveva trattenersi in Ufficio.

Un ulteriore controllo aveva consentito di appurare che l’appellante trascorreva le mattinate oziando all’interno della propria vettura in sosta, spostata solo per trovare una più comoda sistemazione all’ombra, ed usciva dal veicolo solo per recarsi al bar, acquistare il giornale (alla cui lettura si dedicava a bordo del mezzo) , entrare nei supermercati, guardare vetrine.

Osservava quindi il Collegio di merito che il controllo così effettuato, mediante il ricorso a dipendenti dell’(omissis) ed ad un investigatore privato appositamente incaricato, non poteva considerarsi vietato dagli artt. 2 e 3 dello Statuto dei Lavoratori e perché inteso a verificare non già la diligenza nell’espletamento delle mansioni affidate al lavoratore ma solamente un comportamento truffaldino e perché espletato non già nel luogo di lavoro ma sulla pubblica via, nei luoghi prescelti dal P. per trascorrere la mattinata in attività che nulla avevano a che fare con i compiti a lui affidati dal datore di lavoro.

Osservava ancora che la contestazione effettuata, oltre che dalla datrice di lavoro (omissis), era regolare in quanto quest’ultimo (omissis), sorto dalla fusione tra la (omissis) e il (omissis), era così divenuto il soggetto presso il quale il dipendente era distaccato alla data del licenziamento.

Propone ricorso per cassazione il P. e deduce quattro motivi.

Resiste con controricorso la (omissis) e deposita memoria.

Nel corso della discussione la difesa del P. ha chiesto il differimento del presente giudizio per la riunione con altro, del pari pendente in sede di legittimità e fissato per udienza prossima, relativo all’impugnazione del provvedimento datoriale di distacco.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va disattesa l’istanza di differimento del presente giudizio per riunione ad altro relativo l’impugnazione del provvedimento di distacco, atteso che sulle questioni sottoposte all’esame di questa Corte non potrebbe influire in alcun modo l’esito dell’altro procedimento e neppure potrebbe verificarsi l’ipotesi inversa.

E’ infatti evidente che l’eventuale illegittimità del distacco non potrebbe certo legittimare comportamenti gravemente contrari agli obblighi di fedeltà del lavoratore, nonché agli obblighi di eseguire il contratto secondo correttezza e buona fede.

Ed ancora l’esito del presente giudizio, relativo al licenziamento, non potrebbe influire sulla legittimità del distacco e sull’interesse ad ottenere una verifica al riguardo, atteso che il rapporto è proseguito per circa un anno.

Col primo mezzo si denuncia, in relazione ai numeri 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nonché il difetto di motivazione.

Si afferma che l’attività di verifica e controllo era stata svolta non già al fine di accertare eventuali reati in danno dell’Azienda ma solo per acclarare le cause della scarsa produttività e quindi per verificare appunto la diligenza nello svolgimento dell’attività lavorativa al di fuori dell’ufficio.

In particolare si sostiene, trascrivendo una frase dagli scritti difensivi della resistente, che l’attività investigativa era intesa a verificare se il lavoratore “non lavorava o lavorava per una banca concorrente”, circostanza quest’ultima che “non costituirebbe fattispecie penalmente rilevante ma, qualora sia dimostrata, violazione dell’obbligo di fedeltà e come tale giusta causa di licenziamento.”

Il motivo non è fondato.

Si premette che il preteso vizio di motivazione viene solamente enunciato, come clausola di stile che sarà poi ripetuta per tutti i successivi mezzi di ricorso ma non viene illustrato o specificato in qualsiasi modo.

Si osserva ancora che la prestazione d’opera a favore di terzi concorrenti costituisce violazione dell’obbligo di fedeltà, irrilevante sotto il profilo penale, se compiuta fuori dal normale orario di lavoro, mentre integra gli estremi del delitto di truffa se svolta nel normale orario, da parte del soggetto che lucra la retribuzione, fingendo di svolgere il lavoro che gli è stato affidato, mentre svolge altra attività certo non gratuita.

Del tutto giusitificata era dunque, in ogni caso, la verifica circa l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa e la precisazione circa il dubbio se il tempo passato fuori dalla sede della (omissis) fosse impiegato a favore di terzi vale solo a chiarire che la mancata produttività del dipendente ebbe a far sorgere il sospetto di un comportamento non commendevole ma quanto meno finalizzato a scopo di lucro e non a far trascorrere la mattinata nell’ozio inutile.

D’altro canto, l’articolo 2, secondo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300 fa divieto ai datori di lavoro di adibire le guardie particolari giurate alla vigilanza sull’attività lavorativa e a quest’ultime di accedere nei locali ove tale attività è in corso. I due precetti, letti congiuntamente, appaiono ben chiari nel senso che è vietato ogni controllo sul modo della prestazione d’opera all’interno dell’azienda mediante personale avente compiti di mera vigilanza. Nulla dispone per la verifica dell’attività svolta al di fuori dei locali aziendali da parte di soggetti quindi non inseriti nel normale ciclo produttivo, la cui prestazione non può essere verificata nell’ambito dei poteri di direzione, controllo tecnico e sorveglianza.

In ogni caso non è vietato all’imprenditore di verificare il corretto adempimento delle prestazioni lavorative al fine di accertare mancanze specifiche dei dipendenti già commesse o in corso di esecuzione (Cass., Sez., Lav., 18 febbraio 1997 n. 1455), è consentita la verifica circa l’eventuale realizzazione di comportamenti illeciti esulanti dalla normale attività lavorativa (Cass., Sez., Lav., 9 giugno 1989 n. 2813), non è vietato il ricorso alla collaborazione di investigatori privati, in considerazione della libertà della difesa privata e in mancanza di espliciti rilievi al riguardo (Cass., Sez., Lav., 17 ottobre1998 n. 10313).

Pienamente conforme al diritto appare dunque la sentenza impugnata, in quanto ha ritenuto lecito il ricorso ad investigatori privati al fine di verificare come il P. impiegava il tempo trascorso fuori dalla sede della (omissis), e perché non ricadente nell’ambito del divieto di cui al richiamato art. 2, e perché finalizzato a verificare comportamenti che ben potevano integrare il delitto di truffa.

Col secondo mezzo si denuncia, in ralezione ai numeri 3 e 5 dell’art,360 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e il difetto di motivazione. Si afferma che il licenziamento è stato effettuato sulla base di prove illecite ed i risultati ottenuto con mezzi di indagine vietati non poteva essere utilizzato dal Giudice.

La doglianza attinente alla pretesa violazione delle regole in tema di adempimento dell’onere probatorio è del pari infondata, poiché, come si è detto a proposito del primo mezzo, correttamente il Tribunale ha ritenuto valida la prova acquisita mediante ricorso all’opera di un investigatore privato che ha operato al di fuori dell’ambito aziendale, al fine di verificare comportamenti truffaldini.

Col terzo mezzo si denuncia, in relazione ai numeri 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2504 bis c.c. Si afferma che, a seguito della fusione tra la (omissis) e il (omissis), era sorto un nuovo soggetto il quale peraltro era succeduto nei rapporti di lavoro, non anche in quelli di distacco di lavoratori. In mancanza di tale provvedimento, la (omissis) non sarebbe stata titolare di alcun potere di controllo sul lavoratore distaccato a suo tempo presso altro soggetto.

La doglianza non è fondata.

Ed invero l’art. 2504 bis c.c. dispone che “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle socieà estinte” e non prevede eccezione o limitazione veruna.

Non si comprende per qual motivo i diritti e gli obblighi nascenti da un provvedimento di distacco in favore del nuovo soggetto, che si trova nella stessa posizione del precedente in relazione a tutti i rapporti giuridici.

La (omissis) era,dunque, indubbiamente titolare di un potere di controllo sul lavoratore distaccato presso di lei e regolarmente retribuito e pertanto non merita censura la decisione del Tribunale in quanto ha ritenuto giusitificato il licenziamento effettuato in relazione all’esito di tali controlli.

Col quarto mezzo si denuncia, in relazione ai numeri 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2106 c.c

Si afferma che la sanzione applicata sarebbe sproporzionata in relazione alla gravità dei fatti accertati, tra l’altro riconducibili ad uno stato di malattia da ricollegarsi al provvedimento di distacco ed all’assegnazione a mansioni inferiori.

Il ricorrente non indica peraltro gli atti della fase di merito dai quali risulti essere stata prospettata la questione della proporzionalità fra l’infrazione accertata e la sanzione espulsiva.

Per effetto del noto principio di autosufficienza, nel ricorso per cassazione deve essere offerto ogni elemento idoneo alla decisione al Giudice di legittimità, che, per i limiti della sua cognizione, non può accertare direttamente la verità delle affermazioni delle parti o il contenuto degli atti (memorie o documenti), ove l’argomento sarebbe stato introdotto o trattato. Si deve dunque considerare l’eccezione come nuova e introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità. Il rilievo non può quindi trovare accoglimento in questa sede poiché “nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti” (Cass. Civ., sez. II, 13 luglio 1996, n. 6356, conformi ex pluribus, Cass . civ., sez. I, 22 gennaio 1998, n. 570,Cass. civ., sez. I, 12 febbraio 1998, n. 1496, Cass. Civ.,

sez. II, 15 maggio 1998, n. 4900, Cass. Civ., sez II 13 luglio 1996, n. 6356, Cass . civ., sez. lav., 29

marzo 1996, n. 2905, Cass. Civ., sez.lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. Civ. sez. II, 13 febbraio

1996, n. 1084, Cass. Civ. sez. lav. 25 novembre 1996, n. 10446, Cass. Civ., sez. lav., 19 novembre

1996, n. 10111, Cass. Civ., sez. II, 30 marzo 1995, n. 3810, Cass. Civ., sez. lav., 17 dicembre 1994,

n. 10834, Cass. Civ., sez. I, 24 aprile 1993, n. 4841).

E’ appena il caso di far constatare che nella sentenza impugnata si osserva, con riferimento ai motivi di appello, che il licenziamento è stato intimato non già per scarso rendimento ma per le accertate inadempienze, in ordine alla cui gravità viene compiuta un’ampia disamina, del tutto logica e coerente, per la quale l’odierno ricorrente non formula alcun rilievo, limitandosi ad introdurre il tema, del tutto nuovo, della possibilità di applicare una sanzione non espulsiva.

Si impone quindi il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta l’istanza di riunione non essendovi connessione tra i due giudizi.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese in lire 72.000 oltre a lire 4.000.000 (quattro milioni) per onorario.

 
 

CORTE SUPREMA di Cassazione Sezione Lavoro

Legittimità dei controlli sui lavoratori in malattia

SENTENZA 8669/96

Dott. Pasquale Pontrandolfi Presidente, Dott. Giuseppe Ianniruberto Consigliere, Dott. Bruno D’Angelo, Consigliere Dott. Guido Vidiri Consigliere, Dott Guglielmo Simoneschi Relatore Consigliere ha pronunciato la seguente

Su ricorso proposto da Mammoliti Renato, elettivamente domciliato in Roma via Degli Scipioni 132, presso lo studio dell’avvocato Massimo Felici, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Garofalo, giusta procura speciale per atto notar Franco Novelli di Milano drel 7/11/94 rep. n. 74622

Ricorrente.

contro

SITAL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

Roma, via M. Zebio 43 presso l’avvocato Cesare Testa che la rappresenta e difende, unitamente all’avvocato Umberto Capoluongo, giusta delega in atti.

Controricorrente.

Avverso la sentenza n. 6502/94 del Tribunale di Milano, depositata il 29.06.1994 R.G.N. 309/94;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03.04.96 dal Relatore Consigliere

Dott. Simoneschi;

udito l’avvocato Garofalo;

udito l’avvocato Testa;

udito il P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la legittimità del licenziamento intimato dalla spa Sital a Mammoliti Renato, motivato dallo svolgimento di attività lavorativa presso terzi, in costanza di malattia. In particolare il tribunale, premessa la legittimità del controllo effettuato dal datore di lavoro in quanto non riconducibile a quello sulla effettività della malattia e quindi non soggetto alle garanzie ex art. 5 Statuto dei Lavoratori, rilevava, nel merito, che dalla deposizione del teste Bonarini era stato accertato che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, questi aveva svolto per altra impresa di pulizia varie attività sostanzialmente coincidenti con le prestazioni dovute al datore di lavoro; traendone la conseguenza che tale accertamento, in sé era sufficiente per affermare il carattere usurante del lavoro svolto e non dovuto al terzo,quindi pregiudizievole alla guarigione del ricorrente. Avverso questa decisione ricorre per Cassazione il Mammoliti censurandola con tre motivi per violazione di legge e vizio di motivazione. Si è costituita con controricorso la spa Sital resistendo alle avversarie censure.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

Con i mezzi dedotti il ricorrente denuncia violazione di legge, in particolare degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per non avere il Tribunale provveduto ad un’indagine, più volte sollecitata, circa l’effetto non pregiudizievole, ai fini della guarigione, dell’attività svolte presso terzi, nonché dell’art. 3 della legge n. 604/1966, dovendosi escludere ogni possibilità di considerare tale attività come lesiva dei doveri di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., oltre a vizio di motivazione su punto decisivo della controversia.

Le censure, che possono congiuntamente esaminarsi debbono essere rigettate per la preclusione che deriva dall’accertamento del Tribunale circa la sostanziale identità tra l’attività lavorativa dovuta al datore di lavoro e quella svolta presso terzi: per la quale, come già ritenuto dal Tribunale, non solo è indubitabile l’inadempimento del lavoratore agli obblighi contrattuali ma deve anche ritenersi che, per la stessa ragione della tutela ex art. 2110 c.c. prevista ove la prestazione lavorativa che deve rendersi al datore di lavoro sia divenuta impossibile per causa non imputabile al lavoratore, renda la prestazione stessa incompatibile se resa dal lavoratore a favore di terzi.

La Corte pertanto rigetta il ricorso; compensa per giusti motivi le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compesa le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma il 3 aprile 1996

 
 
 

Cassazione Sezione Lavoro

Legittimità dei controlli sui lavoratori in malattia

Sentenza n. 6236/2001 14 febbraio – 3 maggio 2001

Presidente Trezza, Relatore Toffoli

P.M. Bonajuto, conforme, ricorrente Rossi, controricorrente Ori Martin Spa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 16 gennaio 1996 Vincenzo Rossi ricorreva al pretore di Frosinone impugnando il licenziamento intimatogli dalla datrice di lavoro Ori Martin Spa a saguito della contestazione della mancanza disciplinare relativa allo svolgimento di attività lavorativa di gestione a conduzione di un club privato durante il periodo di assenza per malattia conseguente ad infortunio. Costituitosi il contraddittorio, il pretore rigettava la domanda con sentenza che appellata dal lavoratore davanti al Tribunale di Frosinone, era da questo confermata.

Il Tribunale escludeva che integrasse la violazione dell’articolo 5 dello Statuto dei Lavoratori il fatto che il datore di lavoro avesse utilizzato accertamenti da lui richiesti ad un’agenzia investigativa ed aventi ad oggetto non solo l’eventuale svolgimento da parte del lavoratore di un’altra attività lavorativa nel periodo di malattia, ma anche la sussistenza o meno di un’effettiva menomazione nei movimenti. Al riguardo il giudice d’appello richiamava il principio secondo cui non sono in contrasto con la disposizione citata accertamenti relativi allo svolgimento di un’altra attività lavorativa durante l’assenza per malattia e osservava specificamente che anche le rilevazioni circa le modalità dei movimenti del lavoratore, che secondo la certificazione medica era affetto da lombosciatalgia acuta, non integravano un accertamento sanitario, riguardando un mero comportamento fattuale, facilmente percepibile da chiunque.

Escludeva anche la fondatezza delle doglianze circa l’erronea valutazione delle risultanze probatorie, in cui il pretore sarebbe incorso a proposito delle attività effettivamente svolte dal lavoratore e della loro idoneità a pregiudicare la guarigione. Il giudice del gravame osserva che, in realtà, ripercorrendo la ricostruzione pretorile e gli elementi istruttori su cui essa si fondava, risultava evidente che il Rossi, assente dal lavoro, aveva sempre condotto un’esistenza perfettamente normale, senza manifestare alcuna delle limitazioni funzionali tipiche della malattia posta a giustificazione dell’assenza, avendo viaggiato in macchina, camminato, aperto e richiuso cancelli, chinanndosi per le relative manovre, trasportato sacchi e sporte, partecipato sino a tardi alla inaugurazione del club. Conseguentemente era “ fin troppo visibile” il dubbio espresso dal pretore circa l’effettiva corripsondenza dello stato di salute del Rossi alle ripetute certificazioni dei sanitari, essendo chiaro che il medesimo aveva conseguito tali certificazioni, in assenza di esami strumentali, accentuando la sintomatologia o sottacendone l’anticipata remissione.

Era certa, inoltre, l’utilizzazione da parte del Rossi delm periodo di malattia per partecipare alla cogestione dell’attività professionale, relativa al club, formalmenmte intestata alla moglie – attività che peraltro era risultata avere un oggetto comprensivo di aspetti contrari al buoncostume -, così come era risultato un ampio e attivo coinvolgimento del ricorrente in vari aspetti anche esecutivi della gestione, sin da periodo antecedente al supposto insorgere della malattia.

Era incontestabile , poi, l’idoneità delle condotte accertate a pregiudicare una rapida guarigione della malattia in questione, per la quale è richiesto riposo assoluto nel periodo acuto ed è controindicata ogni attività che impliche impegno della muscolatura dorsale, così come la guida di un’autovettura, praticata invece dal ricorrente anche per tragitti di 35-50 chilometri.

Contro tale sentenza il Rossi ha proposto ricorso per cassazione.
La società Ori Martin ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 5 della Legge 300/1970, osservando che il ricorso all’attività investigativa per appurare se un soggetto sofferente di lombosciatalgia sia o meno monomato nei movimenti coinvolge un’attività valutativa direttamente finalizzata a verificare l’esistenza della patologia e pertanto implica un accertamento di natura sanitaria, che l’art. 5 citato, invece, riserva in via esclusiva ai servizi ispettivi degli organi previdenziali. Ne consegue, nella specie, l’invalidità e l’inutilizzabilità ai fini processuali di tutte le valutazioni e dichiarazioni che sono state direttamente finalizzate ad escludere la sussistenza della patologia denunciata dal Rossi.
Il motivo non è fondato.
Questa Corte in numerose occasioni ha chiarito che le disposizioni del citato articolo 5, sul divieto di accertamenti del datore di lavoro circa la infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso di effettuare controllo delle assenze per infermità solo attraverso a servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono che le risultanze delle certificazioni mediche prodotte dal lavoratore, e in genere degli accertamenti di carattere sanitario, possano essere contestate anche valorizzando ogni circostanza di fatto – pur non risultante da un accertamento sanitario – atta a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa, e quindi a giustificare l’assenza, quale in particolare lo svolgimento da parte del lavoratore di un’altra attività lavorativa ; analogamente è stata ritenuta la deducibilità dello svolgimento dell’attività lavorativa durante l’assenza per malattia quale illecito disciplinare sotto il profilio dell’eventuale violazione del dovere del lavoratore di non pregiudicare la guarigione o la sua tempestività (Cassazione 3704/87, 5407/90, 5006/92, 8165/93, 1974/94, 6399/95, 11355/95). E’ naturalmente insito in tale giurisprudenza il riconoscimento della difficoltà del datore di lavoro di prendere conoscenza di siffatti comportamenti del lavoratore, che, pur estranei allo svolgimento dell’attività lavorativa, sono rilevanti sotto il profilo del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
In particolare , in un’occasione è stata precisata anche la legittimità dell’accertamento da parte degli addetti alla vigilanza aziendale dello svolgimento di altra attività lavorativa (Cassazione 1974/94, cit.) e in un’altra occasione questa Corte si è pronunciata in relazione a un caso in cui, di fatto, la ricerca degli elementi utili a verificare l’attendibilità della certificazione medica inviata dal lavoratore era stata compuita da un’agenzia investigativa incaricata dal datore di lavoro ( Cassazione 3704/87, cit.) Il motivo del ricorso, peraltro non comporta l’esame della specifica problematica dei soggetti che possono essere impiegati dal datore di lavoro nel controllo dei lavoratori, problematica diversa da quella della ammissibilità di controlli non sanitari e ricollegabile, invece, alle disposizioni degli articoli 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori. Il ricorrente, invece, sottolinea la circostanza che all’agenzia investigativa sia stato richiesto anche di verificare se sussistessero o meno menomazioni nei movimenti. Tale particolarità, però, non può ritenersi idonea ad attribuire alla indagine un carattere sanitario in senso tecnico. Infatti era in questione pur sempre la sola osservazione del comportamento esteriore e nella vita di tutti i giorni del soggetto osservato, e una verifica di tal genere non si differenzia dal punto di vista concettuale e qualitativo da ogni accertamento relativo allo svolgimento da parte del lavoratore in malattia di attività potenzialmente e apparentemente incompatibili con lo stato di malattia.
Con il secondo motivo si deduce il vizio di omessa e insufficiente motivazione, nonché la violazione dell’art.5 della legge citata e della normativa in tema di immutabilità del motivo di licenziamento. Sostiene il ricorrente che le risultanze probatorie non consentono di ritenere provato né che il Rossi abbia svolto attività lavorativa in costanza di malattia, né che quest’ultima sia stata simulata. Inoltre è illogica e insufficiente la motivazione circa lo svolgimento di un’attività del tutto normale, e senza impedimenti fisici, da parte del Rossi, poiché le operazioni riferite sono riferibili a pochi e circoscritti avvenimenti avvenuti in un arco temporale di 16 giorni. Non è significativo, poi, quanto rilevato dagli investigatori, poiché i medici sentiti hanno riferito che verie di quelle attività erano compatibili con lo stato del paziente, che la soglia del dolore è soggettiva e variabile da caso a caso e l’uso dei farmaci riduce le limitazioni.
Deduce che, in ultima analisi, l’accertamento sulla simulazione della malattia è basato non sullo svolgimento di attività lavorativa, ma su quanto riferito dagli investigatori circa lo svolgimento da parte del Rossi di una vita normale, senza manifestazioni della sintomatologiadolorosa tipiche della malattia in questione, e che ne deriva la violazione del principio di immutabilità del motio del licenziamento, basato sullo svolgimento di attività lavorativa e sulla violazione dei principi di correttezza e buona fede implicati da questo specifico comportamento.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione riguardo l’accertamento della violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, cisto che, come riferito dai medici sentiti nell’istruttoria, il riposo assoluto è richiesto solo nei primi 6-7 giorni della malattia, mentre l’infortunio si è verificato il mattino dell’11 settembre e le prime circostanze riferite dagli investigatori sono relative alla tarda sera del giorno 16.
D’altra parte, anche ad ammettere la legittimità di attività solo potenzialmente pregiudizievoli, possono ritenersi rilevanti soltanto comportamenti caratterizzati da una grave potenzialità lesiva. Quanto aaall’elemento soggetivo, poi, avrebbe dovuto tenersi presente che il Rossi non ha alcuna competenza in materia sanitaria.
Anche questi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati.
Premesso che la questione relativa alla dedotta violazione dell’articolo 5 della legge 300/1970 è stata già esaminata in relazione al primo motivo, va rilevato che il Tribunale di Frosinone, con adeguata motivazione e con riferimento alle risultanze istruttorie – in parte direttamente citate e in parte richiamate con il ripetuto riferimento al loro analitico esame da parte del giudice di primo grado, la cui ricostruzione del fatto è stata condivisa dal giudice d’appello -, ha accertato innanzitutto lo svolgimento da parte del Rossi in un ampio arco di tempo (dal 15 settembre 1995 al 4 ottobre 1995) di numerose attività al di fuori della sua baitazione, tra cui viaggi in automobile della lunghezza di varie decine di chilometri, movimentazione di “sacchi” e di “sporte”, partecipazione alla inaugurazione notturna del club (del 16 settembre), in cui ha intrattenuto ospiti, mostrato i locali, distribuito biglietti da visita, illustrato le condizioni di ammissione, ecc. Ha anche evidenziato, sulla base di vari altri riscontri, l’attiva partecipazione del ricorrente alla organizzazione e direzione del circolo, nel quale oltretutto egli era risultato presente in tutti i giorni di apertura.
I rilievi mossi riguardo a tale accertamento dal Rossi sono sostanzialmente apodittici e integrano comunque una richiesta – inammisbile nel giudizio di cassazione – di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.
Data l’entità e l’importanza del ruolo svolto dal Rossi rispetto all’attività concernente il club, appare sostanzialmente ingiustificata anche la doglianza relativa alla non inerenza delle condotte osservate dai testimoni allo svolgimento dell’attività lavorativa di gestione del club privato, valorizzata nella contestazione disciplinare sotto il profilo della simulazione della malattia o della violazione dei principi di correttezza e buona fede.
In relazione, poi, alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, e in particolare alla entità e natura delle attività svolte dal Rossi durante l’assenza dal lavoro, si evidenziano come ingiustificate le censure mosse alla conclusione a cui è pervenuto lo stesso giudice circa la idoneità delle condotte stesse a pregiudicare la guarigione dall’infermità (lombosciatalgia) da cui era affetto, così come privo di pregio è il rilievo relativo alla mancata considerazione, ai fni dell’elemento soggettivo, della non competenza del ricorrente in materia sanitaria.
Similmente, stante il contrasto, evidenziato dal giudice di merito, tra l’attività svolta e le limitazioni tipiche della infermità che avrebbe giustificato una così lunga assenza dal lavoro, non illogica è anche la conclusione a cui è pervenuto il Tribunale a proposito di una parziale simulazione da parte del Rossi dello stato di infermità, mediante accentuazione della sintomatologia (in difetto di esami strumentali) con il suo stesso medico di fiducia (da cui, come specificato nella sentenza di primo grado è stato visitato il 18 settembre, alla scadenza del certificato di pronto soccorso dell’11 settembre, e il 25 settembre, con il prolungamento della prognosi rispettivamente di sette e venti giorni), o sottacendo la guarigione anticipata rispetto alla prognosi.
Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio si regolano secondo il criterio di soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condana il ricorrente alle spese a favore della resistente liquidandole in 41min 41mila lire oltre a 3 milioni e 500mila lire per onorari.

 
 
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