SENTENZE MATRIMONIALI
Cassazione Sezione Lavoro
ASSEGNO DI MANTENIMENTO E PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI 
Sentenza n. 16912 del 11 novembre 2003
Sezione prima Civile, Presidente V. Proto, Relatore U. Vitrone  
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09.10.1999 L.C. CHIEDEVA AL Tribunale di Trieste il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del coniuge separato D.L. poiché il suo reddito era peggiorato con il sopraggiunto pensionamento mentre quello del marito, che conservava il godimento esclusivo della casa familiare, era migliorato.
Con decreto del 18 aprile – 5 maggio 2000 il Tribunale poneva a carico del convenuto la corresponsione di un assegno mensile di L. 150.000.
Su gravame del L. la Corte d’Appello di Trieste , con decreto 27 ottobre -30 dicembre 2000, confermava integralmente il provvedimento impugnato.
Osservava la Corte che ai fini del riconoscimento del diritto ad un assegno di mantenimento occorreva accertare unicamente se i redditi del coniuge istante fossero tali da consentirgli la conservazione delle condizioni di vita godute prima della separazione. Ciò premesso affermava che dagli atti risultava la sproporzione tra le rispettive condizioni economiche dei coniugi , mentre non era stato provato che la istante ricavasse un qualche reddito dall’esericizio della pittura , tanto che essa era costretta a sostentarsi con l’aiuto dei figli, mentre la casa familiare, di proprietà comune ed attualemte oggetto di divisione,era rimasta nel godimento esclusivo del L., sicchè meritava conferma il provvedimento impugnato che si era limitato a riportare i redditi della C. al livello che essi avevano nel 1988 tenuto conto del deprezzamento della moneta.
Contro il decreto ricorre per cassazione D.L. con tre motivi.
Resiste con controricorso L.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 156, co. 1. cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. Civ. e si sostiene l’erroneità dell’interpretazione posta a fondamento del provvedimento impugnato secondo cui sussisterebbe una continuità tra la condizione del coniuge in costanza di matrimonio e quella del coniuge separato che comporterebbe la conservazione del medesimo tenore di vita da parte del coniuge più debole, poiché con la separazione verrebbe meno il dovere di solidarietà fra i coniugi , sostituito dal dovere di provvedere unicamente al mantenimento del coniuge che non abbia adeguati redditi propri.
La censura non ha fondamento poiché, contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente sulla scorta di una dottrina minoritaria, con la separazione non viene meno il dovere dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia, nell’ambito dei quali vengono compresi i bisogni di vita individuali che assumono rilevanza esclusiva in assenza di prole, e quindi permane la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio : tale continuità attribuisce al coniuge separato, cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ottenere dall’altro coniuge un assegno di mantenimento tendenzialmente idoneo ad assicurargli la conservazione del medesimo tenore di vita di cui godeva in costanza di matrimonio, con la conseguenza che, in forza di tale permanente solidarietà, il coniuge al quale non sia stato attribuito alcun assegno, qualora la sua situazione economica si sia deteriorata, o sia migliorata quella dell’altro coniuge, può chiedere la corresponsione di un assegno rapportato al tenore di vita che avrebbe avuto ove la separazione non fosse intervenuta (Cass. 21 aprile 2000, n.5253).
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 156, co. 2, cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., e sostiene che il decreto impugnato non avrebbe proceduto ad una corretta valutazione delle condizioni economiche di entrambi i coniugi. La censura non merita accoglimento poiché il ricorrente, sotto il pretesto della denuncia di una violazione di legge, sottopone al giudice di leggitimità un inammisibile riesame del merito della controversia attraverso una rinnovata considerazione dei dati emergenti dalla documentazione in atti alla quale non è possibile procedere , attesi i limiti del giudizio di cassazione che è diretto unicamente al controllo della correttezza giuridica e della congruità logica della motivazione del provvedimento impugnato e che, nella specie, configurandosi l’impugnazione in esame come ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., deve ridurre il proprio controllo ai soli vizi di violazione di legge.
Con il terzo motivo il L. denuncia la violazione dell’art. 156, cc. 3 , cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3 , cod proc. civ., e sostiene che il decreto impugnato avrebbe errato nell’attribuire un assegno a favore di un coniuge che gode di redditi sufficienti,- come si deduce dalla pratica della pittura- per il solo fatto delle asserite maggiori possibilità economiche dell’obbligato, non potendosi estendere ai coniugi separati la solidarietà che comporta la condivisione del medesimo tenore di vita concordato in costanza di matrimonio.
La censura esame è destituita di fondamento sia in fatto che in diritto.
Va rilevato, innanzitutto, che l’obbligo posto a carico del ricorrente di corrispondere un assegno di mantenimento al coniuge separato non si fonda nella specie unicamente sul contestato miglioramento delle sue condizioni economiche e sul mero squilibrio venuto a verificarsi tra le rispettive situazioni delle parti, poiché il decreto impugnato ha evidenziato innanzitutto il peggioramento delle condizioni economiche della istante a seguito del sopraggiunto pensionamento, con la conseguente riduzione dello stipendio mensile nei limiti dell’assegno di pensione.
Va ricordato, inoltre, che, come già affermato nell’esame del motivo di ricorso che precede , la solidarietà tra coniugi non viene meno con la separazione e non consente di escludere il diritto ad un assegno di mantenimento in favore del coniuge che, pur godendo di redditi sufficienti, non sia in grado di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. In conclusione il ricorso non può trovare accogliemento e deve essere respinto. Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessivi € 1.600,00 di cui € 1.500,00 per onorario, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di Legge.
 
Cassazione Sezione Lavoro
Mantenimento e peggioramento delle condizioni economiche 
Sentenza n. 13747 del 18 settembre 2003
Sezione Prima Civile, Presidente A. Saggio Relatore S. Di Palma  
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. 1. Con sentenza n. 8369/97 del 23 aprile 1997, il Tribunale di Roma, tra l’altro, pronunciò la separazione personale dei coniugi D.S. e G.D.P., addebitandola a quest’ultimo; affidò i figli minori (omissis) e (omissis) alla madre, attribuendole il diritto di abitare la casa coniugale di proprietà comune sita in via Castel n. 35, e disciplinando un ampio diritto di visita del padre; determinò in L. 1.700.000 l’assegno, a carico del D.P., per il mantenimento della moglie ed in L. 3.800.000 il contributo dallo stesso dovuto per il mantenimento dei figli.
1. 2. Avverso tale sentenza il D.P. propose appello principale dinanzi alla Corte di Roma contestando la dichiarazione di addebito della separazione ed i provvedimenti di natura economica cui resistette la S., la quale propose anche appello incidentale, chiedendo l’aumento a L. 15.000.000 mensili del contributo economico complessivo da porre a carico del marito.
Nel corso del giudizio d’appello, a seguito di ricorso d’urgenza proposto dal D.P. tendente alla modificazione immediata dei provvedimenti relativi all’affidamento dei figli, all’attribuzione del diritto di abitare la casa coniugale ed al mantenimento dei figli e delle moglie la Corte ampliò unicamente l’esercizio del diritto di visita del padre.
Successivamente, sentiti i figli minori di 17 e 15 anni, con sentenza n. 4170/00 del 21 dicembre 2000, la Corte adita, ferma restando la declaratoria di separazione personale dei coniugi con addebito al marito, in riforma della sentenza impugnata, tra l’altro, affidò i figli minori al padre, disciplinando il diritto di visita della madre; attribuì al D.P. il diritto di abitare la casa coniugale; e determino in L. 3.000.000 mensili l’assegno di mantenimento che quest’ultimo doveva corrispondere alla moglie.
In particolare, e per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte ha così, testualmente, motivato la decisione:
A. “Ritiene la Corte… di dovere condividere le considerazioni che hanno indotto il Tribunale alla pronuncia di addebito della separazione al marito.
Non può infatti sottacersi che, ai fini dell’addebitabilità della separazione, il comportamento del coniuge, che sia idoneo ad evidenziare anche agli occhi di terzi la sua infedeltà, costituisce di per sé, a prescindere dall’effettiva ricorrenza dell’adulterio, causa menomazione della dignità dell’altro coniuge e, quindi, violazione dei doveri derivanti dal matrimonio. Ora dal complesso delle prove espletate in primo grado risulta indubbiamente provata la relazione intrattenuta dal D.P. con altra donna, coltivata con aspetti esteriori (manifestazioni affettive anche in pubblico) tali da ingenerare, sia nel contesto familiare e parentale che nell’ambiente in cui i coniugi vivevano, più che plausibili sospetti di infedeltà e di tradimento, così da comportare offesa alla sensibilità ed al decoro della moglie. La circostanza che detto comportamento sia riferibile al periodo in cui la S. stava faticosamente rimettendosi dal gravissimo incidente che ne aveva messo in pericolo la vita ed in cui quindi più necessitava delle cure, dell’attenzione e dell’affetto del marito, configura a carico di quest’ultimo la violazione anche di quei doveri minimi di solidarietà e di reciproco sostegno che sono il fondamento della vita in comune. L’assunto dell’appellante in ordine ai riflessi di natura psichica residuati dall’incidente, con conseguenti modifiche anche caratteriali e comportamentali della moglie, che avrebbero ancor prima contribuito a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, oltre che destituito di ogni fondamento probatorio, non sembra certo costituire valido argomento atto ad escludere l’addebitabilità in via esclusiva della separazione al marito, posto che le menomanti condizioni psico fisiche della moglie, lungi dal giustificare il disinteresse affettivo e materiale, avrebbero caso mai dovuto sollecitarne le risorse di comprensione, partecipazione e mutuo soccorso.
B. “Dall’affidamento dei minori al padre discende necessariamente l’assegnazione al medesimo anche della casa coniugale di via Castel 35, di proprietà comune dei coniugi, e ciò al fine di conservare ai minori (che peraltro hanno esplicitamente manifestato il loro disagio per le condizioni in cui attualmente vivono) la continuità dell’habitat domestico e familiare, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si articola la vita della famiglia. Va infatti richiamato in proposito il consolidato orientamento giurisprudenziale…… secondo cui il potere (eccezionale) del giudice della separazione di assegnare la casa coniugale è in funzione dell’interesse esclusivo della prole e non già dell’eventuale diritto di mantenimento del coiuge incolpevole, sì che, in presenza di figli ancora minorenni, l’esigenza di assicurare ai medisimi una pronta e conveniente sistemazione con l’affidatario e di impedire che gli stessi, oltre al trauma della separazione dei genitori, debbano altresì subire il trauma dell’allontanamento dall’ambiente familiare, assume rilievo essenziale e prioritario, preclusivo di qualsiasi altra considerazione… Non può quindi trovare accoglimento la richiesta avanzata dalla S. di conservazione del godimento della casa coniugale, né possono trovare ingresso in questa sede deduzioni volte a dimostrare il maggior (od esclusivo) contributo economico fornito dalla moglie all’acquisto, trattandosi di circostanze che potranno eventualmente assumere rilievo in sede di scioglimento della comunione”.
C . “Nel caso in esame va…rilevato che lo squilibrio esistente nella condizione economica tra le parti, oltre a giustificare l’imposizione a carico del D.P. di ogni onere relativo ai figli, giustifica e legittima altresì il riconoscimento a favore della S., coniuge incolpevole, di un contributo per il proprio mantenimento, apparendo difficilmente contestabile che la medesima sia priva di adeguati redditi che le garantiscano un tenore di vita comparabile od assimilabile a quello goduto durante la convivenza matrimoniale. A tale proposito appaiono anzitutto pienamente condivisibili le osservazioni svolte dal Tribunale sull’alto tenore di vita goduto dal nucleo familiare prima della separazione evidenziato dalla presenza di personale domestico fisso, necessitato o meno che sia stato (collaboratrice domestica e baby sitter per i figli), dalla originaria scelta di una scuola privata per entrambi i figli, dalle vacanze sia estive che invernali sempre godute in località alla moda, dalla frequenza a circoli sportivi di prestigio e dallo stesso tipo di attività sportiva prescelto (golf ed equitazione, quest’ultima anche per i figli), dalla fruizione di auto o moto di grossa cilindrata ecc. elementi questi tutti indicativi di una notevole consistenza patrimonialae e del tutto incompatibili con la modestia dei redditi denunciati in sede fiscale. Anche voler escludere una qualsiasi cointeressenza del D.P. nel negozio di viale Europa all’EUR, concesso in gestione alla ditta Fellini e che è formalmente di proprietà della madre dell’odierno appellante, risulta tuttavia provato che il medesimo è titolare di quote della s.n.c. Di Porto Angelo & C., che gestisce negozi di abbigliamento in via Nazionale ( ove il Di Porto svolge anche attività lavorativa personale), ed era amministratore unico della S.R.L. Volo 13 (di cui è socio assieme alla moglie, con sottoscrizione del capitale in misura del 50% ciascuno) con negozio di abbigliamento in via Del Corso 294 (attualmente in amministrazione giudiziale).
Ora sia la natura dell’attività commerciale svolta (vendita di articoli di abbigliamento) che la stessa ubicazione degli esercizi, siti nelle zone più prestigiose e più commerciali di Roma, pur in mancanza di prove certe in ordine agli incassi giornalieri, consentono tuttavia di presumere, anche alla luce di quanto emerso sul tenore di vita elevato condotto dalla famiglia, consistenti guadagni e ricavi. Di contro va considerato che la S. versa tuttolra in precarie condizioni di salute (v. documentazione medica allegata) con necessità di cure, e che i postumi residuati dall’incidente hanno inciso in misura consistente sulla sua capacità lavorativa, sì che appare difficile ritenere che la medesima, anche ove abbia ripreso una limitata attività professionale, sia in grado di provvedere autonomamente ed adeguatamente alle proprie esigenze e necessità. Tanto meno può ritenersi che la medesima tragga sufficienti mezzi di sostentamento dalla partecipazione societaria alla Volo 13, non risultando che il D.P., dalla data della separazione e quanto meno fino a che è stato amministratore unico di detta Società, abbia mai erogato alcunchè alla moglie a titolo di partecipazione agli utili(o ai proventi ricavati dall’affitto dell’azienda). Valutata comparativamente la situazione economica delle parti e la rispettiva capacità di lavoro e di guadagno e tenuto conto del pregiudizio economico derivante alla S. dalla perdita del godimento e dell’uso della casa coniugale, con conseguente necessità di sopperire diversamente alle proprie esigenze abitative sostenendo i relativi costi, si stima equo stabilire in L. 3.000.000 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat con decorrenza da gennaio 2002, la misura dell’assegno alla medesima dovuto.”
1. 3. Avverso tale sentenza Giorgio Di Porto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura.
Resiste, con controricorso, D.S., la quale ha anche proposto ricorso incidentale, fondato su un solo motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. 1. I ricorsi nn. 8678 (principale) e 9382 (incidentale) del 2001, in quanto proposti contro la stessa sentenza, debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.
2. 2. Con il primo motivo (con cui deduce Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 143, 147 e 151 c.c. in merito alla sussistenza delle condizioni per l’addebito; omessa e/o errata valutazione delle prove”), il ricorrente principale critica la sentenza impugnata (cfr., supra, n.1.2 lett A), anche sotto il profilo della sua motivazione, sostenendo che:
a la Corte romana, nella valutazione del suo comportamento nei confronti della moglie, avrebbe omesso di tener conto della scarsa attendibilità dei testimoni indicati dalla moglie (sulle cui deposizioni avrebbe fondato la decisione di addebito), delle contrarie circostanze attestate da altri testimoni, ed in particolare dai testi U.F. e M.L.;
b in ogni caso, i Giudici d’appello avrebbero “totalmente omesso di verificare l’incidenza della dedotta ….. violazione dei doveri ex art. 143 c.c. sul venir meno della unione tra i coniugi” (cfr. Ricorso, pag. 10).
Con il secondo motivo (con cui deduce:
“Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione; omessa e/o errata valutazione delle prove; errata applicazione e/o violazione dell’art. 156 c.c.), il ricorrente principale critica la sentenza impugnata (cfr., supra, n.1.2. lett. C), anche sotto il profilo della sua motivazione, sostenendo che, nel giudicare sulla spettanza di un assegno di mantenimento alla moglie e nell’utilizzare, in proposito, la prova per presunzioni, i Giudici a quibus avrebbero “totalmente ignorato, se pure disposta dal Tribunale, la verifica operata dalla Guardia di Finanza sullo stato patrimoniale delle parti”, dalla quale emergerebbe, invece, “la perfetta aderenza tra le dichiarazioni dell’odierno ricorrente e le risultanze della puntuale verifica operata dalla sopra detta Autorità” (cfr. Ricorso, pag. 12-13).
2. 3. Con l’unico motivo (con cui deduce: “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 155 e 156 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.; omessa o insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., nella parte in cui è stata assegnata la casa coniugale al marito”), la ricorrente incidentale critica, a sua volta, la sentenza impugnata (c.f.r., sopra, n.1.2 lett.B), anche sotto il profilo della sua motivazione, sostenendo che la Corte romana avrebbe insufficiente motivato sul punto, non tenendo conto, in particolare, delle circostanze che i figli sarebbero ormai quasi maggiorenni; che la stessa, invalida al 67%, sarebbe completamente inabile al lavoro e del tutto sprovvista di adeguati redditi propri; che i figli vivrebbero, ormai da più di due anni, con il padre in altra abitazione.
2. 4. Il ricorso principale deve essere respinto.
Per quanto riguarda il primo motivo, il profilo di critica (cfr., sopra n. 2.2. lett. A) relativo alle dedotte inattendibilità delle deposizioni dei testimoni indicati dalla S. ed omessa considerazione delle pretese, a sé favorevoli, circostanze affermate da altri due testimoni (F. e L.) è chiaramente inammissibile, sia perché irrimediabilmente generico, laddove fa riferimento a circostanze (attestanti il preteso rispetto, da parte sua, dei doveri nascenti dal matrimonio) contrarie a quelle accertate dal Giudice del merito, senza alcuna specifica deduzione sul carattere decisivo dei punti evidenziati,; sia perché risolventesi, in definitiva, in una (ri)valutazione della prova orale meramente diversa da quella operata dai Giudici d’appello; sia perché i riprodotti brani delle deposizioni dei testi F. e L. non si riferiscono alla prevalente ragione violazione dell’obbligo di fedeltà che la Corte romana ha posto a fondamento della dichiarazione di addebito a carico del ricorrente.
Per quanto attiene al secondo profilo della censura (cfr., supra, n.2.2 lett. b) se è vero che, secondo il costante orientamento di questa Corte (cfr., e pluribus, sent., a s.u., nn 2494 del 1982 e 15279 del 2001 nonché n. 12130 del 2001), in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l’art. 143 cod. civ. pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale è anche vero che, secondo un più specifico e recente orientamento (cfr. sent. n. 7859 del 2000), la reiterata violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave di tale obbligo, che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi e,quindi, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, semprechè non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Orbene i Giudici d’appello ( cfr., supra, n. 1.2. lett A), con motivazione ampia ed adeguata, nonché scevra di errori logico giuridici, hanno ritenuto provata la relazione extraconiugale intrattenuta dal D.P., sottolineando, da un lato, le forme esteriori con cui essa è stata coltivata (“manifestazioni affettive anche in pubblico”), e, dall’altro, il carattere particolarmente grave ed “odioso di tale comportamento integrante, peraltro, anche la violazione dei “doveri minimi di solidarietà e di reciproco sostegno che sono il fondamento della vita in comune” se rapportato alla circostanza che esso è stato tenuto nel momento in cui la S. era convalescente da un gravissimo incidente, che ne aveva messo in pericolo la vita. Inoltre, non è nemmeno esatto che la Corte romana abbia omesso l’accertamento ai fini della valutazione della adeguatezza dei redditi del soggetto che chiede l’assegno, il parametro di riferimento è costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l’entità delle aspettative del medesimo richiedente; e, secondo cui, una volta accertato il diritto del richiedente all’assegno di mantenimento, il Giudice, per determinarne il quantum, deve tener conto anche degli elementi fattuali di ordine economico o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti.
Ciò posto, dall’analisi della motivazione della sentanza impugnata dianzi (cfr., supra, n. 1.2. lett C) integralmente riprodotta emerge con chiarezza che i Giudici d’appello hanno rigorosamente applicato i predetti orientamenti di questa Corte, in questa sede ribaditi, sia per quanto riguarda la mancanza, da parte della S., di redditi propri ed adeguati per consentire di mantenere l’elevato tenore di vita caraterizzante la vita coniugale, sia per ciò che attiene alle rispettive potenzialità economiche delle parti scemate quasi del tutto relativamente alla moglie in conseguenza delle sue menomate condizioni fisiche cagionate dal grave incidente occorsole e, quindi, alla radicale disparità economica esistente tra di esse. In particolare, la critica relativa alla dedotta, omessa considerazione dei risultati delle indagini di polizia tributaria, disposte ed acquisite dai giudici di primo grado, appare anch’essa infondata in fatto, sol che si consideri che la Corte romana dopo aver descritto l’elevato tenore di vita della famiglia, ha specificato che i relativi elementi probatori sono “tutti indicativi di una notevole consistenza patrimoniale e del tutto incompatibili con la modestia dei redditi del D.P. denunciati in sede fiscale”: il che stà a significare che i Giudici d’appello hanno esaminato anche i risultati delle disposte indagini di polizia tributaria, legittimamente valutando, in via presuntiva alla luce di tutti gli altri elementi probatori acquisiti, inattendibili le dichiarazioni dei redditi presentate dal D.P..
2. 5. Anche il ricorso incidentale è privo di fondamento (cfr., supra, n. 2.3.).
Dall’analisi della motivazione della sentenza impugnata(cfr., supra, n.1.2. lett. B) risuta chiaramente che la Corte romana ha scrupolosamente applicato il costante orientamento di questa Corte ( cfr., e pluribus, sent. nn. 2494 del 1982, a s.u.,e 9073 del 2000), secondo cui, in tema di separazione personale dei coniugi, la disposizione dell’art. 155 comma4 cod. civ. che attribuisce al giudice il potere di assegnare il diritto di abitare la casa al coniuge affidatario (dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti con lo stesso conviventi, che non sia contitolare od esclusivo titolare del diritto di godimento (reale o personale) dell’immobile ha carattere personale ed è dettata nell’esclusivo interesse della prole, sicchè essa non è invocabile, neppure in via di interpretazione estensiva, con riferimento alla posizione del coniuge non affidatario dei figli, ancorchè avente diritto al mantenimento (come nella specie), al quale, pertanto, il predetto diritto non può essere attribuito neppure in forza dell’art. 156 cod. civ., che non conferisce al giudice potere di imporre al coniuge obbligato al mantenimento l’adempimento dell’obbligo in forma diretta e non mediante prestazione pecuniaria.
Alla luce di tale orientamento, che in questa sede viene ribadito, perdono qualsiasi rilevanza le crittiche alla sentenza impugnata formulate dalla ricorrente incidentale ed aventi ad oggetto l’omessa considerazione del quasi raggiungimento della maggiore età da parte dei figli, nonché della propria invilidità del 67% (della qual circostanza i Giudici d’appello hanno esplicitamente tenuto conto nella determinazione dell’assegno di mantenimento).
Quanto all’omessa considerazione dell’ulteriore circostanza secondo la quale “i figli vivono ormai da più di due anni con il padre in un’altra abitazione dove hanno ricreato le proprie abitudini ed il proprio centro d’interessi” (cfr. Ricorso incidentale, pag. 11) la relativa deduzione deve considerarsi inammissibile, in quanto non risulta che sia stata mai proposta nel giudizio di merito (del resto, la circostanza stessa, ove ne sussistano i presupposti, potrà eventualmente essere fatta valere ai sensi del combinato disposto dagli artt. 155 comma 8 cod. civ. e 710 cod. proc. Civ.)
2. 6. vertendosi in ipotesi di soccombenza reciproca, le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate per intero fra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese.
 

 

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