L’investigatore privato autorizzato ex art. 134 T.U.L.P.S. può pedinare e fotografare in luoghi pubblici, svolgere indagini OSINT e SOCMINT su fonti aperte, installare GPS sui veicoli del committente, cristallizzare contenuti digitali, eseguire bonifiche TSCM, indagare su dipendenti e patrimoni. Non può intercettare telefonate, procurarsi tabulati, leggere WhatsApp o email altrui, entrare in luoghi privati, esercitare poteri di polizia, usare hacking o identità false.
L’Agenzia Investigativa delle Alpi, autorizzata dalla Prefettura di Torino ex art. 134 T.U.L.P.S. dal 1992, opera entro questi confini perché solo le prove raccolte legalmente arrivano in tribunale.
Cosa può o non può fare l’investigatore privato: in breve
- Può pedinare, fotografare e filmare in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- Può svolgere indagini OSINT e SOCMINT su contenuti pubblici.
- Può installare GPS sui veicoli del cliente o dell’azienda mandante.
- Può cristallizzare contenuti digitali ed effettuare bonifiche TSCM.
- Non può intercettare telefonate o chat né ottenere tabulati.
- Non può leggere WhatsApp, email o social privati altrui.
- Non può entrare in luoghi privati né installarvi microspie.
- Non può arrestare, perquisire, hackerare o usare identità false.
Quali sono le otto attività che l’investigatore privato può svolgere
L’art. 134 T.U.L.P.S. autorizza l’investigatore a indagare per la tutela di un diritto in sede giudiziaria o stragiudiziale. Il pedinamento documenta movimenti, soste e incontri, sempre in luoghi pubblici: la relazione cronologica con foto e video è un mezzo di prova atipico ammesso ai sensi dell’art. 2729 c.c.
L’OSINT raccoglie informazioni da fonti aperte (registri pubblici, Camera di Commercio, catasto, PRA, archivi); il SOCMINT applica lo stesso metodo ai social, solo su contenuti pubblicamente accessibili e senza account falsi. La localizzazione GPS è consentita dal D.M. 269/2010 sui veicoli del committente. La cristallizzazione acquisisce contenuti online con hash SHA-256, marcatura temporale e data certa. Le bonifiche TSCM individuano microspie, telecamere nascoste e GPS abusivi.
Completano il quadro le indagini su dipendenti (falsa malattia, Legge 104, doppia attività) e quelle patrimoniali. Ogni attività è descritta per esteso nell’articolo di origine.
Quali sono i sei limiti che la legge impone all’investigatore privato
I limiti riguardano comunicazioni, tabulati, account digitali, domicilio, poteri pubblici e metodi tecnici. Intercettare telefonate o chat è riservato alla polizia su autorizzazione del giudice: per un privato è reato (art. 617 c.p.). I tabulati appartengono al titolare dell’utenza e all’autorità giudiziaria: nemmeno il coniuge può procurarseli.
L’accesso a WhatsApp, email o social privati senza consenso è accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.), reclusione fino a tre anni, anche se il cliente conosce la password. L’ingresso in abitazioni, uffici chiusi o giardini recintati viola gli artt. 614 e 615-bis c.p., riprese e dispositivi compresi.
L’investigatore non è un pubblico ufficiale: non arresta, non perquisisce, non consulta banche dati riservate. Non viola sistemi, non crea account falsi, non falsifica documenti, non accede a conti correnti.
| Richiesta del cliente | Può o non può | Riferimento |
| Pedinare e fotografare in luoghi pubblici | Può | Art. 134 T.U.L.P.S. |
| Installare un GPS sul veicolo del committente | Può | D.M. 269/2010 |
| Intercettare le telefonate del coniuge | Non può | Art. 617 c.p. |
| Procurarsi i tabulati telefonici di un’altra persona | Non può | Dati riservati al titolare e all’autorità giudiziaria |
| Leggere WhatsApp o email altrui, anche con la password | Non può | Art. 615-ter c.p. |
| Entrare in casa o in ufficio per fotografare | Non può | Artt. 614 e 615-bis c.p. |
| Accedere a conti correnti e saldi bancari | Non può | Riservato ad avvocato su istanza autorizzata e Guardia di Finanza |
La tabella elenca le richieste più frequenti al primo colloquio e la risposta che la legge consente.
Perché le prove raccolte fuori legge non valgono in tribunale
Le prove ottenute violando i limiti sono inutilizzabili in giudizio ed espongono investigatore e committente a responsabilità penale. Con i contenuti digitali l’investigatore lavora solo su quanto il cliente possiede a pieno titolo: dispositivi, account, conversazioni a cui ha partecipato. Il resto richiede un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Chi propone tabulati, intercettazioni o accessi a WhatsApp come servizio opera fuori legge: esercitare senza licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. è reato e per il cliente significa prove inutilizzabili e contratto nullo.
Come svolgiamo l’indagine entro i limiti di legge
L’Agenzia Investigativa delle Alpi svolge indagini in ambito privato, aziendale e informatico con investigatori dipendenti dell’agenzia, mediante osservazione e pedinamento in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche con strumentazione di localizzazione satellitare GPS, e con attività OSINT e SOCMINT sulle fonti aperte. L’attività si svolge nel rispetto della normativa sulla privacy e dei limiti dell’autorizzazione prefettizia.
I contenuti digitali rilevanti vengono cristallizzati con integrità garantita e data certa. Durata media [N giornate] (dato interno), fascia di costo [fascia di costo in euro] (dato interno).
Al termine viene fornito il rapporto investigativo, firmato dal titolare di licenza prefettizia, con documentazione fotografica e video e ricostruzione cronologica dei fatti, utilizzabile in giudizio dal legale del cliente.
Domande frequenti
No. L’accesso non autorizzato all’account WhatsApp di un’altra persona è accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.). L’unico modo lecito per portare conversazioni WhatsApp in un’indagine è che il cliente sia titolare dell’account o partecipante diretto: in quel caso i contenuti possono essere cristallizzati.
No, non può accedere al cellulare di una persona diversa dal committente. Può analizzare il cellulare del cliente, recuperare contenuti e cristallizzare conversazioni a cui il cliente ha partecipato. Per il dispositivo di un minore serve l’autorizzazione di entrambi i genitori.
Può pedinare e osservare in luoghi pubblici, fotografare e riprendere in spazi aperti al pubblico, analizzare i profili social accessibili, cristallizzare contenuti rilevanti, installare un GPS sul veicolo del committente. Non può intercettare telefonate, leggere WhatsApp o entrare in casa.
Sì. La testimonianza del titolare o dell’operatore che ha eseguito le attività è ammessa come testimonianza qualificata sui fatti accertati. Si affianca alla relazione investigativa, mezzo di prova atipico valutato liberamente dal giudice (artt. 115 c.p.c. e 2729 c.c.).
A tutte le fonti aperte e legalmente accessibili: registri pubblici (catasto, conservatoria, Camera di Commercio, PRA), banche dati commerciali, contenuti web e social pubblici, gazzette ufficiali. Non a conti correnti, tabulati, banche dati delle forze dell’ordine, dispositivi e account altrui.
Agenzia Investigativa delle Alpi: indagini nei limiti di legge dal 1992
L’Agenzia Investigativa delle Alpi opera dal 1992 con autorizzazione della Prefettura di Torino ai sensi dell’art. 134 del T.U.L.P.S. (Prot. N. 119204/wa/area 1/ter del 17/07/2025), con sede a Torino in Via Ventimiglia 76 e copertura su Piemonte, territorio nazionale ed estero.
Il primo passo è un colloquio riservato con il responsabile, in sede a Torino o in videoconferenza, gratuito e non vincolante: chiama il numero indicato in questa pagina.
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- Cosa può fare l’investigatore privato – la guida completa alle otto attività e al quadro normativo
- Il pedinamento – come si svolge l’osservazione in luoghi pubblici
- OSINT: cos’è e come funziona – le indagini su fonti aperte
- GPS nelle indagini – limiti e modalità d’uso
- Il rapporto investigativo – cosa contiene e come si usa in giudizio


