Per dipendenti infedeli si intendono i lavoratori che violano l’obbligo di fedeltà previsto dall’art. 2105 c.c., tenendo condotte che danneggiano il datore di lavoro: dalla concorrenza sleale alla sottrazione di dati riservati, dall’appropriazione di beni aziendali all’abuso di permessi o assenze.
Si tratta di comportamenti che possono avere rilievo sia disciplinare sia penale, ma che spesso restano difficili da provare senza un accertamento condotto nel rispetto della normativa. In questo articolo vediamo cosa dice la legge, quali sono le forme più diffuse di infedeltà, quali conseguenze rischia il lavoratore e come un’agenzia investigativa autorizzata può supportare l’azienda nella raccolta di elementi utilizzabili in sede giudiziale.
Chi è il dipendente infedele: la definizione giuridica:
L’infedeltà del dipendente non è un concetto generico, ma trova un preciso fondamento normativo. L’art. 2105 c.c. stabilisce che il lavoratore non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare o utilizzare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa in modo da poterle recare pregiudizio.
Questo obbligo di fedeltà è un dovere accessorio ma essenziale del rapporto di lavoro. La giurisprudenza ne ha nel tempo ampliato la portata, ricomprendendovi anche condotte che, pur non integrando una diretta concorrenza, ledono il vincolo di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) su cui si fonda il rapporto.
Quando la violazione è grave, può giustificare il licenziamento per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c., oltre a esporre il lavoratore a responsabilità civile e, in alcuni casi, penale.
Le forme più diffuse di infedeltà dei dipendenti:
L’infedeltà dei dipendenti si manifesta in modi molto diversi tra loro. Comprenderne le tipologie aiuta l’azienda a capire cosa cercare e quali elementi documentare.
Concorrenza sleale e storno di clientela:
Rientrano in questa categoria il dipendente che svolge un’attività concorrente durante il rapporto, che sottrae clientela per avviare un’impresa parallela o che, in fase di dimissioni, orchestra lo storno di colleghi e clienti verso un concorrente. Sul piano civilistico, questi comportamenti possono integrare la concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c.
Sottrazione e divulgazione di dati riservati:
Il lavoratore che copia database, listini, progetti, elenchi clienti o know-how per uso personale o per trasferirli a terzi viola l’obbligo di riservatezza. A seconda delle modalità, la condotta può rilevare anche penalmente: si pensi all’accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615-ter c.p.) o alla rivelazione di segreti professionali e industriali (artt. 622 e 623 c.p.).
Appropriazione di beni e denaro aziendali:
Ammanchi di cassa, sottrazione di merce o di attrezzature, uso privato di risorse aziendali sono tra le forme più frequenti di infedeltà. Sul piano penale possono configurare, tra l’altro, l’appropriazione indebita (art. 646 c.p.).
Assenze fraudolente e attività incompatibili:
False malattie, svolgimento di un secondo lavoro durante la malattia o il periodo di permesso, e l’utilizzo improprio dei permessi ex Legge 104/1992 per finalità estranee all’assistenza sono situazioni ricorrenti. In questi casi ciò che conta è documentare l’effettiva condotta del lavoratore nel periodo di riferimento.
Le conseguenze per il dipendente infedele:
Le condotte di infedeltà possono avere conseguenze su più piani, che spesso procedono in parallelo.
- Piano disciplinare: nei casi più gravi, il datore di lavoro può procedere con il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.), nel rispetto del procedimento disciplinare previsto dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), con contestazione dell’addebito e diritto di difesa del lavoratore.
- Piano civile: l’azienda che ha subìto un danno può agire per il risarcimento, a condizione di poterne provare l’esistenza e l’entità.
- Piano penale: quando la condotta integra una fattispecie di reato, è possibile presentare denuncia o querela all’autorità giudiziaria.
In tutti questi scenari, l’elemento decisivo è la prova. Una contestazione fondata su semplici sospetti o su elementi raccolti in modo irrituale rischia di essere inefficace, o addirittura di esporre l’azienda a contestazioni a sua volta.
Come scoprire un dipendente infedele nel rispetto della legge:
Il datore di lavoro non può controllare i propri dipendenti in modo indiscriminato. Il potere di controllo incontra precisi limiti, in particolare quelli posti dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori in materia di controlli a distanza e dalla normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, GDPR).
La giurisprudenza ha però riconosciuto la legittimità dei cosiddetti controlli difensivi, volti ad accertare condotte illecite del lavoratore quando esiste un fondato sospetto di un comportamento lesivo del patrimonio o dell’immagine aziendale. È in questo ambito che si colloca l’attività dell’agenzia investigativa autorizzata.
Il ruolo dell’agenzia investigativa:
Un’agenzia autorizzata ex art. 134 T.U.L.P.S. può operare laddove il datore di lavoro, da solo, non ha strumenti né titolo per intervenire. L’investigatore documenta la condotta del lavoratore al di fuori del contesto strettamente lavorativo ad esempio l’attività svolta durante un’assenza per malattia, o lo svolgimento di un’attività concorrente attraverso osservazione, pedinamento e riscontri, entro i limiti di legge e senza mai interferire con la sfera privata in modo illecito.
Cosa fare nelle prime fasi:
Quando emerge un sospetto di infedeltà, è utile procedere con ordine:
- Raccogliere e conservare in modo ordinato gli elementi già disponibili (documenti, anomalie contabili, segnalazioni interne), senza alterarli.
- Evitare contestazioni premature che potrebbero mettere in allerta il lavoratore e disperdere le prove.
- Richiedere un colloquio con il responsabile di sede di un’agenzia investigativa per valutare la fattibilità e la strategia di un accertamento.
Come si raccoglie e si cristallizza la prova:
Perché sia utilizzabile in sede giudiziale civile e penale, la prova deve essere raccolta con metodo. L’attività investigativa si traduce in un rapporto strutturato che ricostruisce cronologicamente i fatti, corredato da documentazione fotografica e video.
Quando l’infedeltà lascia tracce digitali messaggi, e-mail, post, contenuti pubblicati online è possibile procedere alla cristallizzazione dei contenuti, ossia all’acquisizione formale che ne fissa il contenuto e la data, così da poterli riversare nel materiale probatorio. Questa attività è distinta e complementare rispetto agli accertamenti tecnici eventualmente disposti dal giudice tramite un consulente tecnico d’ufficio.
Come Agenzia Investigativa delle Alpi può aiutarti contro i dipendenti infedeli:
Agenzia Investigativa delle Alpi svolge indagini in ambito aziendale e di diritto del lavoro finalizzate a documentare le condotte di infedeltà dei dipendenti: concorrenza sleale, storno di clientela, sottrazione di dati, appropriazione di beni, false malattie, abuso di permessi e attività incompatibili con il rapporto di lavoro. L’attività viene condotta tramite osservazione, pedinamento anche con localizzazione satellitare GPS conforme al D.M. 269/2010, riscontri sul territorio e cristallizzazione dei contenuti digitali rilevanti, sempre entro i limiti dei controlli difensivi ammessi dalla legge.
Agenzia Investigativa delle Alpi opera dal 1992 ed è autorizzata ex art. 134 T.U.L.P.S. dalla Prefettura di Torino, con iscrizione verificabile nell’elenco ufficiale degli Istituti di Investigazione Privata. Con sede a Torino, in Via Ventimiglia 76, l’Agenzia interviene su tutto il Piemonte Cuneo, Asti, Alessandria, Novara, Vercelli, Biella, Verbania e sull’intero territorio nazionale, con operatività in 24 ore. Dispone di un dottore in legge in sede, di oltre 30 investigatori in organico e di strumenti e piattaforme investigative proprietarie sviluppate da tecnici interni.
Al termine dell’incarico il cliente riceve un rapporto investigativo dettagliato, con prove fotografiche e video e la cristallizzazione degli eventuali contenuti digitali: un dossier organizzato e utilizzabile in tribunale, a supporto del procedimento disciplinare, dell’azione risarcitoria o della denuncia penale, con l’eventuale disponibilità dell’investigatore a testimoniare in udienza.
Domande Frequenti:
Il dipendente infedele è il lavoratore che viola l’obbligo di fedeltà previsto dall’art. 2105 c.c., tenendo condotte contrarie agli interessi del datore di lavoro. Rientrano in questa nozione la concorrenza sleale, la sottrazione o divulgazione di dati riservati, l’appropriazione di beni aziendali e le assenze o attività fraudolente.
Dipende dalla condotta concreta. L’infedeltà in sé è anzitutto una violazione contrattuale, ma alcune sue forme possono integrare reati, come l’appropriazione indebita (art. 646 c.p.), l’accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.) o la rivelazione di segreti (artt. 622 e 623 c.p.).
Il datore di lavoro può ricorrere ai cosiddetti controlli difensivi in presenza di un fondato sospetto, affidandosi a un’agenzia investigativa autorizzata che opera nel rispetto dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e del GDPR. L’investigatore documenta la condotta del lavoratore al di fuori del contesto strettamente lavorativo, così da raccogliere elementi utilizzabili in giudizio.
Le prove raccolte da un’agenzia autorizzata ex art. 134 T.U.L.P.S., con metodo corretto e nel rispetto della normativa, sono utilizzabili in sede giudiziale civile e penale. Il rapporto investigativo, la documentazione fotografica e video e la cristallizzazione dei contenuti digitali costituiscono materiale probatorio utilizzabile in tutti i Tribunali d’Italia. L’esito dell’accertamento non è però mai garantito a priori.
Costi e durata dipendono dalla tipologia di condotta da documentare, dall’area geografica e dal numero di riscontri necessari. Per questo motivo l’incarico viene sempre preceduto da un colloquio con il responsabile di sede che consente di definire obiettivi e preventivo.
Ogni licenziamento può essere impugnato dal lavoratore, per questo è determinante che il provvedimento sia fondato su prove solide e su un procedimento disciplinare corretto ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori. Un rapporto investigativo ben documentato riduce il rischio che la contestazione risulti priva di riscontri.
Sì. Agenzia Investigativa delle Alpi ha sede a Torino e opera su tutto il territorio nazionale con operatività in 24 ore, oltre a disporre di una rete di corrispondenti per le indagini all’estero. È sempre possibile richiedere un primo colloquio riservato con il responsabile di sede prima di affidare l’incarico.


