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Cosa può fare l’investigatore privato: pedinamento, OSINT, GPS, cristallizzazione e bonifiche TSCM

Cosa può fare l'investigatore privato? La nostra guida aggiornata al 2026 risponde nel dettaglio: pedinamento e osservazione, indagini OSINT su fonti aperte, SOCMINT sui social, localizzazione GPS, cristallizzazione di contenuti digitali, bonifiche ambientali TSCM, indagini su dipendenti e patrimoniali. Otto attività autorizzate dalla legge ex art. 134 T.U.L.P.S., con la documentazione probatoria che ne deriva opponibile in giudizio. Altrettanto importanti sono i limiti: niente intercettazioni telefoniche, niente tabulati, niente accesso a WhatsApp o email altrui, niente attività riservate alle forze dell'ordine. In questa guida trovi anche il quadro normativo completo (TULPS, D.M. 269/2010, GDPR), i casi tipici in cui rivolgersi a un'agenzia, le fasi di un'indagine dal primo contatto alla relazione finale, i costi di mercato e tre casi pratici anonimizzati. A cura di Agenzia Investigativa delle Alpi, autorizzata dalla Prefettura di Torino e attiva dal 1992.
Cosa può fare l'investigatore privato: pedinamento, OSINT, GPS, cristallizzazione e bonifiche TSCM

L’investigatore privato, autorizzato dalla Prefettura ex art. 134 T.U.L.P.S., può svolgere pedinamenti, indagini OSINT, localizzazione GPS, cristallizzazione di contenuti digitali e bonifiche ambientali TSCM. Non può intercettare telefonate, accedere a tabulati telefonici o leggere WhatsApp, né compiere attività riservate alle forze dell’ordine.

In questa guida aggiornata al 2026 trovi, attività per attività, cosa è autorizzato a fare un investigatore privato in Italia, quali sono i confini precisi imposti dalla legge e quali prove la sua relazione finale può portare in un’aula di tribunale. Le indicazioni si basano sulla normativa vigente (T.U.L.P.S., D.M. 269/2010, GDPR), sulla giurisprudenza più recente della Cassazione e su oltre trent’anni di operatività sul campo.

Tabella riepilogativa: cosa può e cosa non può fare:

L’investigatore privato PUÒ:L’investigatore privato NON PUÒ
Pedinare e osservare persone in luoghi pubbliciIntercettare telefonate o conversazioni a cui non è presente
Scattare foto e registrare video in luoghi aperti al pubblicoAccedere a tabulati telefonici
Svolgere indagini OSINT da fonti aperteLeggere WhatsApp, email o messaggi privati senza autorizzazione
Analizzare profili e contenuti social pubblici (SOCMINT)Entrare in proprietà privata senza il consenso del titolare
Installare GPS su veicoli del cliente o dell’azienda mandanteInstallare microspie o telecamere in luoghi privati
Cristallizzare contenuti digitali pubblicamente accessibiliHackerare dispositivi, account o profili social
Effettuare bonifiche elettroniche ambientali (TSCM)Accedere a conti correnti o dati bancari riservati
Verificare la solvibilità patrimoniale di persone fisiche o aziendeEffettuare arresti, perquisizioni o interrogatori coercitivi
Raccogliere prove documentali da fonti pubblicheConsultare banche dati riservate alle forze dell’ordine
Testimoniare in giudizio sui fatti accertatiFalsificare documenti o usare false identità

Le 8 attività che l’investigatore privato può svolgere:

L’art. 134 T.U.L.P.S. autorizza l’investigatore privato a svolgere attività di indagine in ambito privato per la tutela di un diritto in sede giudiziaria o stragiudiziale. Le attività concretamente lecite si sono evolute nel tempo, soprattutto con l’ingresso del digitale. Oggi una moderna agenzia investigativa opera su nove fronti principali, integrando metodi tradizionali e tecnologie intelligence.

1. Pedinamento e osservazione:

Il pedinamento è la più antica e ancora la più richiesta delle attività investigative. Consiste nel seguire una persona target documentandone movimenti, soste, incontri e comportamenti, sempre e solo in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Un team professionale opera con più operatori in turnazione (la sorveglianza prolungata di un singolo soggetto richiede in genere da due a quattro investigatori), veicoli civili non riconducibili, comunicazione cifrata fra gli operatori e protocolli precisi di rotazione delle posizioni per evitare di essere notati. La documentazione raccolta — relazione cronologica minuto per minuto, fotografie ad alta risoluzione, eventuali videoregistrazioni — costituisce un mezzo di prova atipico, ammesso in giudizio ai sensi dell’art. 2729 c.c. e valutato liberamente dal giudice.

La testimonianza diretta dell’investigatore è anch’essa ammissibile, secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione, perché si tratta di un teste oculare qualificato.

2. Indagini OSINT (Open Source Intelligence)

L’OSINT è la raccolta sistematica di informazioni da fonti aperte e legalmente accessibili: motori di ricerca, registri pubblici (Camera di Commercio, conservatoria, catasto, PRA), archivi giornalistici, gazzette ufficiali, banche dati istituzionali, forum tecnici, atti pubblici online, pubblicazioni accademiche.

A differenza di quanto si pensa, una buona indagine OSINT non è una semplice “googlata estesa”. Richiede metodo, conoscenza delle fonti italiane ed europee, capacità di incrocio dei dati e cristallizzazione probatoria di quanto trovato (vedi punto 5). Per un’indagine patrimoniale, ad esempio, l’investigatore può ricostruire intestazioni immobiliari, partecipazioni societarie, cariche aziendali, contenziosi pubblicati, procedure concorsuali, dati di solvibilità commerciale.

L’output è un dossier strutturato con citazione puntuale delle fonti, screenshot acquisiti in modo certificato e indice probatorio.

3. SOCMINT (Social Media Intelligence):

Il SOCMINT è la disciplina derivata dell’OSINT applicata ai social network: Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, X, e i numerosi forum verticali. È un’attività lecita a una condizione precisa: che riguardi contenuti pubblicamente accessibili dal profilo target, senza alcuna forzatura tecnica e senza ricorso a identità fittizie per accedere ad aree riservate.

Cosa è lecito analizzare: post pubblici, fotografie pubblicate, geotag visibili, liste di amici/follower aperti, commenti, interazioni, contenuti archiviati nei motori di ricerca. Cosa non è lecito: messaggi privati, contenuti accessibili solo dietro accettazione di amicizia con account falsi, dati protetti da password.

Il SOCMINT è oggi decisivo in molti casi reali: smascherare una falsa malattia dai post di vacanze pubblicati dal dipendente, accertare un secondo lavoro non dichiarato, dimostrare relazioni extraconiugali da fotografie pubbliche, valutare la web reputation di un partner commerciale o di un candidato in fase di selezione.

4. Localizzazione GPS:

Nell’era digitale, il Global Positioning System (GPS) rappresenta uno strumento determinante nelle attività investigative condotte su privati e aziende. Ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno n.269 del 1 dicembre 2010 le Agenzia Investigative sono autorizzate a svolgere indagini “anche a mezzo di strumenti elettronici”.
L’utilizzo del GPS consente di documentare con precisione spostamenti, abitudini e luoghi d’interesse del soggetto attenzionato, riducendo i tempi di indagine e ottimizzando le risorse operative. Il dato di geolocalizzazione, correttamente acquisito secondo le procedure di legge, costituisce elemento probatorio pienamente utilizzabile in sede giudiziale, sia in ambito civile sia in ambito penale.
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5. Cristallizzazione di contenuti digitali:

La cristallizzazione è l’acquisizione formale, con integrità garantita e data certa, di contenuti pubblicati online. È un’attività che oggi rappresenta una quota crescente del lavoro investigativo, perché un numero sempre maggiore di prove utili si trova sul web (recensioni diffamatorie, post lesivi, pagine commerciali concorrenti, profili social, conversazioni di cui il cliente è parte).

Tecnicamente la cristallizzazione produce: hash crittografico SHA-256 del contenuto, marcatura temporale eIDAS-compliant, screenshot multi-formato, eventuale acquisizione della pagina sorgente HTML, dichiarazione di conformità a firma dell’operatore autorizzato. Il risultato è un fascicolo probatorio resistente in giudizio, opponibile a chi sostiene “non l’ho mai scritto” o “il post non è mai esistito”.

Va chiarito un punto che genera spesso confusione: la cristallizzazione svolta dall’agenzia investigativa non coincide con la perizia informatica forense, che è invece l’attività di un consulente tecnico (CTU o CTP) nominato dal giudice o dalle parti per analizzare dispositivi o supporti digitali in modalità ripetibile e contestabile. Sono due strumenti complementari, non sovrapponibili.

6. Bonifiche ambientali TSCM:

Le bonifiche TSCM (Technical Surveillance Counter-Measures) sono ispezioni elettroniche e fisiche finalizzate a individuare microspie, telecamere nascoste, GPS abusivi, sniffer di rete o altri sistemi di intercettazione illegale installati in uffici, sale riunioni, abitazioni, autovetture o sedi sensibili.

Una bonifica seria utilizza spectrum analyzer multi-banda per rilevare trasmissioni radio sospette, NLJD (non-linear junction detector) per individuare componenti elettroniche occultate anche se spente, termocamere per identificare apparati attivi nascosti dietro pareti o all’interno di arredi, ispezione fisica con strumenti ottici e analisi delle linee telefoniche e di rete.

Il committente tipico è l’azienda che deve sostenere una trattativa riservata, lo studio professionale che gestisce un caso sensibile, l’imprenditore in conflitto con un ex socio, il privato in fase di separazione con sospetto stalking. L’output è una relazione tecnica con planimetria della sede, mappatura dei dispositivi rinvenuti, evidenze fotografiche, eventuale acquisizione probatoria dei reperti.

7. Indagini su dipendenti:

Le indagini sul personale dipendente rappresentano uno dei più consolidati ambiti del lavoro investigativo italiano, oltre che una specializzazione storica di Agenzia Investigativa delle Alpi. Le tipologie più ricorrenti sono:

La giurisprudenza più recente ha confermato la piena utilizzabilità delle prove così raccolte ai fini del licenziamento per giusta causa, purché l’indagine sia ancorata a un legittimo interesse del datore di lavoro e proporzionata. Le condotte extra-lavorative possono essere indagate solo se idonee a incidere sul rapporto di lavoro.

8. Indagini patrimoniali e di solvibilità:

L’indagine patrimoniale ricostruisce la consistenza dei beni mobiliari e immobiliari, delle partecipazioni societarie, delle cariche e dei rapporti commerciali di una persona fisica o di un’azienda. Le fonti utilizzate sono tutte legali e accessibili: catasto, conservatoria dei registri immobiliari, Camera di Commercio, registro PRA, banche dati commerciali professionali (Creditsafe, Cerved, CRIF), gazzetta ufficiale, registri delle protesti, archivi giurisprudenziali pubblicati.

Quello che l’investigatore non può fare è accedere a conti correnti, leggere movimenti bancari, ottenere saldi: l’accesso al patrimonio bancario è riservato all’avvocato che ne faccia istanza autorizzata dal giudice, all’ufficiale giudiziario, alla Guardia di Finanza nei suoi compiti istituzionali.

Le indagini patrimoniali sono lo strumento principe per il recupero crediti, per la valutazione preventiva di un nuovo partner commerciale, per la determinazione dell’assegno di mantenimento in fase di separazione e divorzio, per la verifica della solvibilità prima di intraprendere una causa civile.

9. Indagini per Privati

Le Investigazioni per Privati costituiscono uno dei pilastri storici dell’attività investigativa italiana, oltre che una specializzazione consolidata di Agenzia Investigativa delle Alpi. Le tipologie più ricorrenti sono:

  • Infedeltà coniugale: documentazione delle condotte in violazione dell’obbligo di fedeltà sancito dall’art. 143 c.c., utili ai fini dell’addebito nella separazione.
  • Verifica della convivenza more uxorio: accertamento della nuova stabile convivenza dell’ex coniuge, presupposto per la revisione o revoca dell’assegno di mantenimento.
  • Affidamento dei figli minori: osservazione della condotta genitoriale a tutela dell’interesse del minore (artt. 337-bis e ss. c.c.).
  • Frequentazioni dei minori: verifica delle compagnie, dei luoghi frequentati e di eventuali condotte a rischio (uso di sostanze, ambienti devianti, abbandono scolastico).
  • Indagini patrimoniali: ricostruzione del tenore di vita reale e individuazione di beni occultati in sede di separazione, divorzio o recupero crediti.
  • Stalking e atti persecutori: documentazione di condotte riconducibili all’art. 612-bis c.p., a supporto della denuncia e dell’azione penale.

La giurisprudenza ha confermato la piena utilizzabilità delle prove così raccolte nei procedimenti civili di separazione e divorzio, nonché in sede penale, purché l’indagine sia condotta nel rispetto della normativa privacy (Reg. UE 2016/679) e finalizzata alla tutela di un diritto proprio o di un terzo legittimato.

I 6 limiti che la legge impone all’investigatore privato:

Comprendere i limiti è importante quanto comprendere le facoltà: un’agenzia investigativa seria si distingue proprio perché rispetta confini precisi e produce prove utilizzabili. Le prove raccolte fuori legge non solo non valgono in tribunale, ma espongono investigatore e committente a responsabilità penale.

1. Niente intercettazioni telefoniche:

Le intercettazioni di telefonate, chat e comunicazioni elettroniche sono attività riservate esclusivamente alle forze di polizia, su autorizzazione del Giudice per le Indagini Preliminari nell’ambito di un procedimento penale. Nessun investigatore privato può intercettare conversazioni: si tratta di reato ai sensi dell’art. 617 c.p. (cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni).

2. Niente accesso ai tabulati telefonici:

I tabulati telefonici (l’elenco di chiamate effettuate e ricevute da un’utenza, con orari e numeri) sono dati riservati al titolare dell’utenza e, su richiesta motivata, all’autorità giudiziaria. Nessuno — nemmeno il coniuge — può procurarsi i tabulati di un altro soggetto senza il suo consenso, e nessun investigatore può fornirli.

Una richiesta del genere è di per sé un campanello d’allarme: chi la propone come servizio non è un investigatore autorizzato ma un soggetto che opera fuori legge.

3. Niente lettura di WhatsApp, email o messaggi privati:

Accedere all’account WhatsApp, all’email, ai social privati o a qualsiasi altro spazio digitale di una persona — senza il suo consenso esplicito — costituisce il reato di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.), punito con la reclusione fino a tre anni.

Vale anche se il cliente conosce o sospetta la password. Vale anche se i dispositivi sono usati in casa. L’unico contenuto che il cliente può legittimamente portare all’investigatore è quello presente sui propri dispositivi e account, di cui è titolare a pieno titolo.

4. Niente violazione di domicilio:

L’investigatore non può entrare in un’abitazione privata, in un ufficio chiuso al pubblico, in un giardino recintato o in qualsiasi altro luogo privato senza il consenso del titolare. Vale per l’ingresso fisico, vale per le riprese fotografiche e video dirette all’interno di tali spazi, vale per l’installazione di qualsiasi dispositivo. La violazione integra i reati previsti dagli artt. 614 e 615-bis c.p.

5. Niente attività riservate alle forze dell’ordine:

L’investigatore privato è un libero professionista autorizzato, non un pubblico ufficiale. Non può: eseguire arresti, perquisizioni, sequestri, interrogatori coercitivi, fermi di identificazione, consultare le banche dati riservate (SDI, archivi forze dell’ordine, motorizzazione protetta) e svolgere attività di polizia giudiziaria.

In ambito di indagini difensive penali, su mandato di un avvocato difensore, può svolgere attività più ampie disciplinate dal codice di procedura penale (artt. 391-bis e seguenti): assumere informazioni da persone informate sui fatti, richiedere documenti alla pubblica amministrazione, fare accertamenti tecnici irripetibili.

6. Niente hacking, niente identità false, niente forzature tecniche:

L’investigatore non può violare sistemi informatici, decifrare password, intercettare reti Wi-Fi, installare malware, utilizzare strumenti di intrusione digitale. Non può creare account falsi. Non può falsificare documenti né presentarsi con qualifiche istituzionali che non possiede.

Tutto ciò che si ottiene con questi metodi è materialmente inutilizzabile in giudizio e penalmente rilevante.

Quadro normativo: TULPS, D.M. 269/2010, GDPR:

Art. 134 T.U.L.P.S.

L’art. 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) è la norma fondante. Stabilisce che senza licenza del Prefetto non è possibile prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà e nemmeno svolgere investigazioni o ricerche per conto di privati. La licenza ha carattere personale, non è cedibile, ha durata pluriennale ed è soggetta a verifiche di mantenimento dei requisiti.

L’esercizio dell’attività investigativa senza licenza configura reato. Per il cliente, affidarsi a un soggetto non autorizzato significa correre due rischi: le prove raccolte sono inutilizzabili e il rapporto contrattuale è nullo.

D.M. 269/2010:

Il Decreto Ministeriale 1° dicembre 2010 n. 269 ha riformato in profondità la professione, distinguendo le qualifiche (investigatore privato, investigatore privato per indagini in ambito penale, informatore commerciale), fissando i requisiti di accesso (titolo di studio, capacità tecnica documentata, capitale sociale minimo, formazione obbligatoria), introducendo l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio e disciplinando le modalità operative.

Il decreto ha trasformato la categoria da artigianale in professionale, e ha posto le basi per una concorrenza sana basata su competenza certificata.

GDPR e tutela dei dati personali:

Il trattamento dei dati personali nell’attività investigativa è regolato dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 196/2003 come modificato. Il fondamento giuridico tipico è l’art. 6, paragrafo 1, lett. f) GDPR (legittimo interesse del titolare o di un terzo) bilanciato con i diritti dell’interessato.

Il riferimento operativo specifico è il “Codice di deontologia per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria”, emanato dal Garante per la protezione dei dati personali nel 2018, che dettaglia le cautele richieste, i tempi di conservazione, i limiti di comunicazione a terzi.

Valore probatorio della relazione investigativa:

La relazione investigativa non è una prova legale tipica, ma costituisce un mezzo di prova atipico valutato liberamente dal giudice ai sensi degli artt. 115 c.p.c. e 2729 c.c. Significa che il giudice ne apprezza l’attendibilità in base alla qualità della raccolta, alla coerenza della documentazione, all’autorità professionale di chi l’ha prodotta.

In ambito di lavoro è ormai consolidata l’utilizzabilità delle relazioni investigative per giustificare il licenziamento per giusta causa quando le condotte accertate violano il vincolo fiduciario. In ambito civile e di famiglia, le relazioni concorrono a dimostrare l’addebito della separazione, le condotte rilevanti per l’affidamento dei figli, la simulazione di stati di bisogno.

Come verificare che un investigatore sia autorizzato:

Prima di affidare un’indagine è una buona regola chiedere copia del decreto prefettizio di autorizzazione, verificare la corrispondenza fra titolare e sede operativa, controllare l’iscrizione alla Camera di Commercio, accertarsi che l’agenzia operi con personale dipendente (e non con collaboratori occasionali a partita IVA, vietato dal Ministero dell’Interno). Una richiesta di trasparenza su questi punti è sempre legittima e un’agenzia seria la accoglie volentieri.

Quando rivolgersi all’investigatore privato:

Sospetto tradimento e infedeltà coniugale:

È il caso più frequente in assoluto. Le indagini di infedeltà producono prove utilizzabili nella separazione (addebito), nel divorzio, nelle decisioni sull’affidamento dei figli e sulla determinazione dell’assegno di mantenimento. Combinano in genere pedinamento e osservazione, integrati da SOCMINT quando ci sono profili social di interesse. L’esito tipico è una relazione cronologica con materiale fotografico e video, documentata su più giornate di osservazione.

Dipendente sospetto (falsa malattia, Legge 104, doppia attività):

Quando il datore di lavoro ha indizi concreti di un comportamento lesivo del rapporto fiduciario — assenze sospette, calo improvviso di rendimento, segnalazioni interne, frequentazioni in concorrenza — l’indagine investigativa fornisce le prove necessarie per procedere disciplinarmente. La specializzazione giuslavoristica è uno degli ambiti storici di Agenzia Investigativa delle Alpi: gestiamo decine di casi all’anno, sempre con il supporto degli studi legali del lavoro che assistono l’azienda.

Concorrenza sleale e tutela aziendale:

Sottrazione di clienti da parte di un ex collaboratore, fuga di informazioni riservate, utilizzo abusivo di marchi, denigrazione commerciale, frodi interne, infiltrazioni in fase di selezione. Le indagini aziendali combinano OSINT, SOCMINT, pedinamento mirato e — quando il caso lo richiede — bonifica TSCM degli ambienti sensibili.

Indagini patrimoniali e recupero crediti:

Prima di promuovere una causa civile, prima di sottoscrivere un contratto importante, prima di concedere fidi, prima di valutare un nuovo partner. L’indagine patrimoniale risponde alla domanda essenziale: “ha qualcosa da perdere, in caso di soccombenza?”. È anche uno strumento decisivo in fase di divorzio per dimostrare la reale capacità reddituale del coniuge tenuto al mantenimento.

Ricerca di persone scomparse o rintraccio:

Familiari di cui si sono perse le tracce, eredi da rintracciare per pratiche successorie, debitori irreperibili, contatti professionali smarriti. Le indagini di rintraccio combinano OSINT, accesso a fonti aperte e — in alcuni casi — operatività sul campo nelle ultime località note.

Domande Frequenti:

Cosa può fare un investigatore privato per scoprire un tradimento?

Può pedinare e osservare il soggetto in luoghi pubblici, fotografare e riprendere video in spazi aperti al pubblico, analizzare i profili social pubblicamente accessibili, cristallizzare contenuti digitali rilevanti, installare un GPS se il veicolo è cointestato o di proprietà del committente. Non può intercettare telefonate, leggere WhatsApp o entrare in casa per documentare.

L’investigatore privato può spiare WhatsApp?

No. L’accesso non autorizzato all’account WhatsApp di un’altra persona configura il reato di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.). L’unico modo legittimo per portare conversazioni WhatsApp in indagine è che il cliente sia titolare dell’account o partecipante diretto alla conversazione.

È legale assumere un investigatore privato?

Sì, è pienamente legale rivolgersi a un investigatore privato autorizzato dalla Prefettura ex art. 134 T.U.L.P.S. per tutelare un diritto in sede giudiziaria o stragiudiziale. Il committente non commette alcun illecito, purché l’agenzia operi nei limiti di legge.

Chi può assumere un investigatore privato?

Qualsiasi persona fisica o giuridica con un legittimo interesse: privati cittadini in materia familiare, patrimoniale o di tutela personale; aziende per indagini sul personale, concorrenza sleale, due diligence; studi legali per indagini difensive; assicurazioni per accertamenti su sinistri o prestazioni.

A cosa può accedere un investigatore privato?

A tutte le fonti aperte e legalmente accessibili: registri pubblici (catasto, conservatoria, Camera di Commercio, PRA), banche dati commerciali professionali, contenuti web e social pubblicamente accessibili, gazzette ufficiali, atti giudiziari pubblicati. Non può accedere a conti correnti, tabulati telefonici, banche dati riservate alle forze dell’ordine, dispositivi e account altrui.

Un investigatore privato può controllare il cellulare?

Non può accedere al cellulare di una persona diversa dal committente. Può analizzare il cellulare del cliente, recuperare contenuti, cristallizzare conversazioni a cui il cliente ha partecipato, documentare situazioni che il cliente ha già autonomamente acquisito. Tutto il resto richiede provvedimento dell’autorità giudiziaria, fatta eccezione per dispositivi di minori con autorizzazione da parte di entrambi i genitori per effettuare attivtà sul dispositivo del minore.

Quando rivolgersi a un investigatore privato?

Quando è necessario accertare fatti rilevanti per un diritto da far valere — in sede giudiziaria o anche stragiudiziale — e si dispone già di indizi concreti che richiedono verifica documentata. Il momento giusto è in genere prima di intraprendere un’azione legale, per fondarla su prove e non su sospetti.

Come scegliere un investigatore privato?

Verificare l’autorizzazione prefettizia ex art. 134 T.U.L.P.S. (chiedere copia del decreto), controllare la sede operativa e l’anzianità dell’agenzia, accertarsi che operi con personale dipendente, valutare la trasparenza del preventivo, leggere recensioni indipendenti, scegliere chi rifiuta richieste illecite anche se ben pagate.

Quanto durano le indagini di un investigatore privato?

Dipende dall’oggetto. Le indagini di infedeltà coniugale si chiude tipicamente in 5-15 giorni di osservazione effettiva. Un’indagine su dipendente in falsa malattia copre la durata del certificato medico contestato. Un’indagine patrimoniale OSINT si esaurisce in 7-15 giorni di lavoro analitico. Una bonifica TSCM dura una sola giornata operativa.

L’investigatore privato può testimoniare in giudizio?

Sì. La testimonianza dell’investigatore titolare o dell’operatore che ha personalmente eseguito le attività è ammessa come testimonianza qualificata sui fatti accertati. La giurisprudenza è consolidata su questo punto.

Cosa può scoprire un investigatore privato?

Tutto ciò che è osservabile in luoghi pubblici, deducibile da fonti aperte, ricostruibile da registri ufficiali, documentabile da contenuti pubblici. In concreto: tradimenti, doppi lavori, false malattie, abusi di Legge 104, sottrazioni e ammanchi aziendali, concorrenza sleale, intestazioni patrimoniali nascoste, relazioni e frequentazioni, web reputation, contraffazioni online.

Cosa NON può fare un investigatore privato?

Intercettare comunicazioni, accedere a tabulati, leggere account altrui, entrare in proprietà privata, installare microspie in luoghi privati, hackerare sistemi, accedere a conti correnti, consultare banche dati riservate, eseguire arresti o perquisizioni, falsificare documenti, usare identità fittizie.

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Agenzia Investigativa delle Alpi opera dal 1992 con autorizzazione della Prefettura di Torino ex art. 134 T.U.L.P.S. ed è specializzata in indagini ad alto livello in ambito privato, aziendale e informatico. Ogni incarico viene strutturato con l’obiettivo di acquisire dati e prove pienamente utilizzabili in sede di giudizio, nel rispetto della normativa vigente e della disciplina sulla protezione dei dati personali.
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