I permessi della Legge 104 si possono negare in un solo caso: quando non ricorrono i presupposti di legge, cioè domanda INPS non presentata o non approvata, documentazione mancante o incompleta, requisiti non soddisfatti. Fuori da questa ipotesi il diniego è illegittimo. Il datore di lavoro può però chiedere una programmazione ragionevole delle assenze, salvo urgenza, e può verificare dopo la fruizione che i permessi siano stati usati per l’assistenza, anche tramite un’agenzia investigativa autorizzata.
L’Agenzia Investigativa delle Alpi, autorizzata dalla Prefettura di Torino ex art. 134 T.U.L.P.S., svolge dal 1992 indagini per abuso dei permessi Legge 104 per conto delle aziende.
Quando il datore di lavoro può negare i permessi 104: in breve
- Mai per esigenze aziendali, carichi di lavoro o scadenze.
- Sì, se la domanda INPS non è stata presentata o approvata.
- Sì, se la documentazione è mancante o incompleta.
- Può chiedere una programmazione mensile o settimanale ragionevole.
- Non può imporre vincoli rigidi: divieti il lunedì, il venerdì, a ridosso delle ferie.
- L’urgenza prevale sempre su qualsiasi regola interna.
- Può verificare ex post l’uso corretto, con sospetto fondato.
- In caso di abuso provato può licenziare per giusta causa.
In quali casi il rifiuto dei permessi 104 è legittimo
Il rifiuto è legittimo solo quando mancano i presupposti di legge. I permessi dell’art. 33 della Legge 104/1992 sono un diritto soggettivo del lavoratore e la loro concessione non dipende dall’azienda: è l’INPS ad accogliere la domanda dopo aver verificato i requisiti. Il compito del datore si limita ad accertare che il lavoratore abbia trasmesso regolare istanza e che questa sia stata approvata.
Il datore può quindi opporsi solo se la domanda all’INPS non è stata inoltrata correttamente, non è stata approvata o la documentazione è incompleta. Carichi di lavoro, scadenze produttive o esigenze organizzative non legittimano mai il rifiuto.
Il datore non può subordinare il riconoscimento a una propria valutazione sulla necessità dell’assistenza. Ogni diniego fuori da questi casi è contestabile davanti al Giudice del Lavoro.
Cosa può chiedere il datore di lavoro: programmazione e preavviso
Il datore può chiedere una programmazione dei permessi, non negarli. La legge non fissa un preavviso minimo, ma il Ministero del Lavoro (interpelli n. 31/2010 e n. 1/2012) ha riconosciuto all’azienda la facoltà di chiedere una programmazione mensile o settimanale a tre condizioni: che il lavoratore possa individuare in anticipo le giornate, che la programmazione non comprometta l’assistenza al disabile e che i criteri siano condivisi. Il Tribunale di Milano (sentenza n. 1800/2022) ha dato ragione a un datore che pretendeva un preavviso ragionevole.
Il limite è l’arbitrarietà: una rigida programmazione trimestrale o il divieto di permessi in certi giorni sono illegittimi. L’urgenza prevale sempre: davanti a esigenze improvvise il datore non può opporsi, qualunque sia la regola interna.
| Richiesta del datore di lavoro | Legittima | Perché |
| Rifiuto per esigenze produttive o carichi di lavoro | No | La finalità assistenziale prevale sull’impresa |
| Rifiuto senza domanda INPS presentata o approvata | Sì | Mancano i presupposti di legge |
| Programmazione mensile o settimanale concordata | Sì | Interpelli Ministero 31/2010 e 1/2012 |
| Preavviso ragionevole previsto da policy interna | Sì | Tribunale di Milano n. 1800/2022, salvo urgenza |
| Divieto di permessi il lunedì, il venerdì o vicino alle ferie | No | Limitazione arbitraria del diritto |
| Verifica ex post dell’uso dei permessi | Sì | Ammessa con sospetto fondato, anche tramite agenzia |
La tabella distingue ciò che il datore può chiedere da ciò che non può imporre.
Cosa succede se il datore nega i permessi in modo illegittimo
Il lavoratore ha strumenti in ordine crescente: richiesta scritta con la documentazione INPS; Ispettorato del Lavoro, sindacato o patronato, anche per impugnare richiami disciplinari illegittimi; avvocato giuslavorista e Giudice del Lavoro se il diniego persiste.
Il datore che nega illegittimamente i permessi si espone, oltre all’ordine di consentirne la fruizione, alla possibile qualificazione della condotta come discriminatoria o antisindacale, con profili risarcitori. Resta l’altra faccia: il permesso è un diritto funzionale all’assistenza, non una giornata libera, e il suo uso può essere verificato. Abuso e licenziamento sono trattati nell’articolo di origine.
Come svolgiamo l’indagine per abuso dei permessi Legge 104
L’Agenzia Investigativa delle Alpi svolge indagini per abuso dei permessi Legge 104 con investigatori dipendenti dell’agenzia, mediante osservazione e pedinamento in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche con strumentazione di localizzazione satellitare GPS, e con attività OSINT e SOCMINT sulle fonti aperte. L’attività si svolge nel rispetto della normativa sulla privacy e dei limiti dell’autorizzazione prefettizia.
Il controllo è mirato e giustificato da un sospetto ragionevole di abuso: nessuna sorveglianza generalizzata sulla vita privata del lavoratore, e solo su comportamenti fuori dall’orario di lavoro, per cui non contrasta con lo Statuto dei Lavoratori. Durata media [N giornate] (dato interno), fascia di costo [fascia di costo in euro] (dato interno).
Al termine viene fornito il rapporto investigativo, firmato dal titolare di licenza prefettizia, con documentazione fotografica e video e ricostruzione cronologica dei fatti, utilizzabile in giudizio dal legale del cliente.
Domande frequenti
No. Carichi di lavoro, scadenze produttive o esigenze organizzative non legittimano il rifiuto: la finalità assistenziale prevale sulle esigenze dell’impresa. L’unico rifiuto legittimo riguarda la procedura: domanda INPS non presentata o non approvata.
Può chiederlo, non imporlo in modo rigido. La legge non fissa un preavviso minimo; una policy interna può prevederne uno ragionevole e la programmazione mensile o settimanale è ammessa. In caso di urgenza il permesso si fruisce senza preavviso e il datore non può opporsi.
No. Il divieto di fruire dei permessi in determinati giorni, come il lunedì, il venerdì o a ridosso di ferie e festività, è una limitazione arbitraria del diritto ed è illegittimo, contestabile davanti al Giudice del Lavoro.
No. La Nota INL n. 7152/2021 ha chiarito che la fruizione dei permessi 104 in modalità oraria non può essere negata neanche in regime di lavoro agile, se il lavoratore lo ritiene necessario per la propria organizzazione.
Sì, ma solo dopo la fruizione e con un sospetto fondato. Può verificare ex post che i permessi siano stati usati per l’assistenza al familiare, anche tramite un’agenzia investigativa autorizzata, e procedere disciplinarmente solo con prove documentate. L’abuso sistematico può portare al licenziamento per giusta causa.
Agenzia Investigativa delle Alpi: indagini per abuso Legge 104 dal 1992
L’Agenzia Investigativa delle Alpi opera dal 1992 con autorizzazione della Prefettura di Torino ai sensi dell’art. 134 del T.U.L.P.S. (Prot. N. 119204/wa/area 1/ter del 17/07/2025), con sede a Torino in Via Ventimiglia 76 e copertura su Piemonte, territorio nazionale ed estero.
Il primo passo è un colloquio riservato con il responsabile, in sede a Torino o in videoconferenza, gratuito e non vincolante: chiama il numero indicato in questa pagina.
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