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Diritto di Famiglia

LE PIU’ IMPORTANTI SENTENZE DELLE CORTE DI CASSAZIONE RELATIVE ALLE INDAGINI DIRITTO DI FAMIGLIA Ai sensi dell’art. 143 del Codice Civile (diritti e doveri reciproci dei coniugi) “Con il matrimonio

LE PIU’ IMPORTANTI SENTENZE DELLE CORTE DI CASSAZIONE RELATIVE ALLE INDAGINI DIRITTO DI FAMIGLIA

Ai sensi dell’art. 143 del Codice Civile (diritti e doveri reciproci dei coniugi) “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.”

Secondo l’art. 151 del Codice Civile (separazione giudiziale): “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”

La Costituzione, articolo 29, afferma che: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.”

Di seguito vengono indicate alcune importanti sentenze emanate dalla Corte di Cassazione in relazione alle indagini nell’ambito del diritto di famiglia.

INDAGINI SU TRADIMENTO E INFEDELTÀ CONIUGALE

Corte di Cassazione, sezione civile, sentenza n. 11516 del 23 maggio 2014

In sede di separazione personale giudiziale, il marito richiede che la separazione avvenga a carico della moglie. A sostegno della sua tesi vi erano numerose prove dell’avvenuto adulterio, che la moglie aveva consumato già mesi prima della separazione.

La Corte d’Appello accetta questa tesi e revoca l’assegno di mantenimento alla moglie. Le prove che il marito aveva portato in giudizio sono da ritenersi determinanti per la responsabilità adulterina della moglie. Infatti, le prove hanno consentito, in ambito giudiziale, di ricostruire effettivamente la violazione del dovere di fedeltà da parte del coniuge.

In seguito a questa conclusione, la moglie presenta ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando in particolare la non utilizzabilità delle prove investigative. La Cassazione rigetta questo ricorso, affermando così la piena liceità dell’utilizzo delle relazioni investigative.

Ordinanza n. 4038 del 14 febbraio 2024

La Corte di Cassazione civile, con l’ordinanza n. 4038 depositata il 14 febbraio 2024, ha ribadito che la relazione investigativa redatta da un investigatore privato può essere utilizzata come prova atipica e che la stessa, valutata insieme ad altri elementi di prova, come materiale fotografico e video, è utilizzabile a fini decisori, così come previsto anche dall’art. 2712 del Codice Civile.

Il caso di specie fa riferimento a una donna che, tradito il marito, ha tentato di non far ammettere in giudizio le prove acquisite dall’investigatore privato. Pertanto, le prove fotografiche acquisite da un investigatore privato sono valide per dimostrare l’infedeltà e richiedere l’addebito nella separazione.

INDAGINI SU RIVALUTAZIONE ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Corte di Cassazione, sentenza n. 19042 del 12 dicembre 2003

Con questa sentenza la Corte ha stabilito la diminuzione dell’assegno di mantenimento per l’ex moglie che conduceva attività lavorative in “nero”. Infatti, il lavoro del coniuge, anche se irregolare, costituisce un elemento di capacità lavorativa o di guadagno.

Nel caso concreto, i giudici hanno ritenuto legittima la riduzione dell’assegno di mantenimento che un professore versava all’ex moglie, la quale in realtà era impiegata in un negozio di abbigliamento senza un regolare contratto. In questo caso, è possibile rivolgersi a un’agenzia investigativa per accertare la reale situazione e, in caso positivo, avere prove da far valere in giudizio.

INDAGINI SULLA TUTELA DEI MINORI

I genitori di un minore possono legittimamente richiedere a un’Agenzia Investigativa di effettuare controlli sulle attività svolte dal figlio, al fine di accertare ciò che fa nel periodo di tempo in cui non è sottoposto alla loro supervisione.

Non è raro che un genitore, sospettando che il figlio conduca una vita non adeguata e che ciò possa compromettere il suo futuro, si rivolga a un’Agenzia Investigativa.

Qui si introduce il concetto di potestà genitoriale, che in passato era definito “patria potestà”, inteso come il potere/dovere del padre di impartire l’educazione ai figli. Tuttavia, dal 1975, la legge ha equiparato la figura del padre e della madre, portando all’attuale concetto di potestà genitoriale.

Per quanto riguarda questo ambito delicato delle investigazioni, avvalersi di questo strumento può essere particolarmente utile per:

  • Controllo dei minori, attraverso indagini volte ad accertare cattive frequentazioni, utilizzo di alcolici, sostanze stupefacenti, ecc.
  • Verifica e accertamento dell’idoneità dei luoghi per ottenere l’affidamento dei minori (legge 54/06).
  • Tutela dei minori, con indagini contro pedofilia, molestie e/o maltrattamenti.
  • Revisione dell’affidamento dei figli nei casi in cui sia stata emessa una sentenza e vi sia un mancato adempimento dei doveri genitoriali, a causa delle frequentazioni del genitore o di un ambiente di crescita inadeguato.
  • Raccolta di prove per l’affidamento, nel caso in cui un genitore senza una sentenza di separazione o divorzio voglia produrre elementi probatori rilevanti in ambito giuridico per ottenere l’affidamento.

ARTICOLO 709 TER DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

“(…) A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

  • Ammonire il genitore inadempiente.
  • Disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore.
  • Disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro.
  • Condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle Ammende”

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari. Tutto ciò che viene raccolto nell’ambito di queste indagini ha piena rilevanza giuridica e rappresenta un’opportunità concreta per migliorare la vita del minore. Pare chiaro il fine superiore di questo tipo di attività investigativa, ovvero la tutela del minore.

Corte di Cassazione, penale sez. III, del 12 Novembre 2003 n 43135:

La Corte con questa sentenza ha affermato che la pedofilia, come modifica dell’oggetto sessuale in direzione dei minori pur presentando ordinariamente carattere di abitualità, ai fini penali non esclude né attenua la capacità di intendere e volere e, di conseguenza, la penale responsabilità per abusi sessuali contro i minori. Questo è ciò che la corte ha affermato in seguito alla domanda dell’imputato, di utilizzare come attenuante la sua ridotta capacità psichica. Avvalersi in questo caso dell’aiuto di un agenzia investigativa, non vuol dire semplicemente accertare un possibile ‘stato di fatto’, che può concernere nella violenza di qualsiasi tipo nei confronti del minore, ma può risultare una vera e propria fonte di salvezza per lo stesso minore. Infatti il soggetto che ‘offende’ in qualsiasi maniera il minore può presentarsi come un perfetto estraneo ma, nulla vieta che questo soggetto possa essere un membro molto vicino al bambino, addirittura un famigliare. Il compito di una agenzia investigativa è quello di fornire prove documentali che avranno piena rilevanza giuridica.

Come riportato anche dal quotidiano La Repubblica “In Italia sono 77.493 i minori in carico ai servizi sociali per maltrattamento. E il 91,4% degli abusi avviene all’interno della famiglia.” (Clicca qui per leggere l’articolo completo pubblicato su La Repubblica il 4 Dicembre 2022)

INDAGINI ANTI-STALKING

Lo stalking è un termine utilizzato per indicare una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo, detto stalker, che affliggono un’altra persona, perseguitandola, generandole stati di ansia e paura, arrivando persino a compromettere lo svolgimento della normale vita quotidiana.

Secondo i dati ISTAT, il 16,1 % delle donne ha subito stalking (Dati aggiornati al 2014)

Articolo 612 codice penale:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Corte di Cassazione sentenza del 30 agosto 2016, n. 35778:

La sussistenza del reato di stalking, trova le sua fondamenta nella condotta del soggetto agente che abbia integrato nella vittima uno stato d’ansia e di timore per la propria incolumità.

La sentenza afferma che “ lo stalking, è un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è idonea ad integrarlo; pertanto, ai fini della sua configurazione, non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità”

La Corte di Cassazione , sentenza n. 21407 del 23 maggio 2016:

Per integrare la fattispecie di stalking sono sufficienti più condotte di molestie rappresentati da singoli messaggi pubblicati sul social network, in particolare Facebook. I social network in tal modo si sostanziano in un ottica di attuazione dei reati. Concretamente un agenzia investigativa è in grado di accertare tutti i comportamenti che rientrano nella fattispecie di stalking, producendo piene prove che avranno piena e fondata rilevanza giuridica e processuale.

Come richiedere un Preventivo:

Per maggiori informazioni e per richiedere un preventivo ad Agenzia Investigativa delle Alpi in merito alle indagini su persone o aziende, chiama il numero verde 800.090.370 e parla con i nostri investigatori professionisti oppure compila il modulo sotto indicato.

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