Il figlio cambia casa: cosa succede all’assegno di mantenimento?
Il trasferimento di un figlio presso la casa del genitore “non collocatario” comporta una revisione del quadro economico inizialmente tracciato dal giudice. Questo è quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con l‘ordinanza n. 30255 (Prima Sezione) del 17 novembre 2025. Il caso di specie fa riferimento al trasferimento della figlia presso l’abitazione del padre (ex genitore non collocatario). In questo nuovo scenario, il padre diventa il soggetto che provvede al mantenimento diretto della figlia, garantendo alloggio, vitto e sostenendo le varie spese quotidiane. Di contro, la madre diventa il genitore non convivente.
Spesso si pensa erroneamente che, in questi casi, l’assegno di mantenimento cessi di esistere. Tuttavia, non è così. Dunque, se la figlia va a vivere con il padre, la madre deve pagare? La risposta è sì. L’obbligo di mantenimento non sparisce nel nulla ma, in un’ottica di equità e di equilibrio economico, si sposta sull’altro coniuge. Pertanto la madre, che nel frattempo è diventata il genitore non convivente, non viene affatto esonerata dai propri doveri genitoriali: l’onere di versare il contributo economico passa a lei.
Come viene calcolato l’assegno di mantenimento?
Ogni genitore deve contribuire in proporzione alle proprie sostante e alla propria capacità lavorativa. Pertanto sarà compito del giudice analizzare ex novo le risorse al fine di stabilite la cifra equa. Il mantenimento dei figli è un obbligo che spetta ad entrambi i genitori indipendentemente da chi ospita la prole. L’obbligo di mantenimento persiste anche nei confronti del figlio, ormai maggiorenne, ma ancona non economicamente autosufficiente. A tal proposito è utile la lettura degli articoli:
Domande e Risposte
No, l’obbligo non sparisce ma si “ribalta”. Come stabilito dalla Cassazione (ord. n. 30255/2025), se il figlio cambia genitore convivente, il quadro economico va ricalibrato. Il genitore che prima pagava l’assegno ora mantiene il figlio in modo diretto (vitto, alloggio, spese quotidiane), mentre l’altro genitore, diventando “non convivente”, è tenuto a versare un contributo economico.
Certamente. L’obbligo di mantenimento prescinde dal sesso del genitore. Se la figlia o il figlio si trasferiscono presso l’abitazione del padre, la madre assume il ruolo di genitore non convivente e, in un’ottica di equità, deve contribuire economicamente in proporzione alle proprie risorse e capacità lavorativa.
Non esiste una cifra fissa: è compito del giudice analizzare ex novo le attuali disponibilità economiche di entrambi i genitori. Il calcolo viene effettuato proporzionalmente alle sostanze e alla capacità di reddito di ciascuno, garantendo che il figlio mantenga un tenore di vita adeguato alla nuova realtà abitativa.
Le regole non cambiano finché il figlio non è economicamente autosufficiente. Anche se maggiorenne, il figlio che si sposta dalla casa di un genitore a quella dell’altro attiva la necessità di una revisione del mantenimento. L’obbligo dei genitori di contribuire alle spese sussiste infatti fino a quando il figlio non raggiunge una propria indipendenza finanziaria.


