L’Affido condiviso e turni di lavoro: come gli orari lavorativi possono influire sulle modalità di affidamento dei figli ?
Affidamento condiviso e turni di lavoro: L’affidamento condiviso è il regime prioritario di affidamento. L’affidamento esclusivo rappresenta una condizione eccezionale. Il giudice dispone l’affidamento esclusivo qualora, quello congiunto, possa causare un danno al minore. (Art. 337 Codice Civile).
La differenza tra affidamento e collocamento
È importante non confondere il concetto di affidamento da quello di collocamento. Mentre l’affidamento tratta l’esercizio della responsabilità genitoriale, il collocamento rappresenta il luogo in cui il minore ha la residenza ovvero dove abita.
In caso di affidamento condiviso come funziona il collocamento?
Durante la separazione viene disciplinato, oltre all’affidamento, anche il collocamento del/i figlio/figli minore/i. Solitamente il minore viene collocato presso uno dei due genitori con la possibilità per il genitore non collocatario di esercitare il diritto di visita. Ciò detto esistono altre tipologie di collocamento, che possono essere:
- Collocamento alternato: tale tipologia fa riferimento al caso in cui il minore debba spostarsi con frequenza a periodi alternati. Pertanto lo stesso si sposterà dalla residenza del padre a quella della madre e viceversa.
- Collocamento invariato: in questa tipologia il minore rimarrà nella casa coniugale e saranno i genitori ad alternarsi.
Entrambe queste tipologie però sono poco comuni in quanto rappresentano un maggiore squilibrio nella vita del minore in caso di collocamento alternato o nella vita dei genitori nel caso di collocamento invariato.
Come gli orari lavorativi possono influire sull’affidamento dei figli ?
Parte dal presupposto che il principio base che regola l’affidamento è il benessere del minore, come possono gli orari lavorativi di entrambi i genitori influire ? Di base a seconda degli orari lavorativi dei genitori è possibile ampliare i tempi di permanenza del figlio minore con ciascuno di essi. Secondo la giurisprudenza, i turni di lavoro, non giustificano lo spostamento di residenza del minore. Pertanto il principio fondamentale che verrà preso in esame è il benessere del minore.
Affido Condiviso e Turni di Lavoro: domande frequenti
Gli orari di lavoro possono influenzare le modalità di visita e presenza dei figli, ma non sono un motivo sufficiente per cambiare gli accordi di affidamento.
La via del dialogo: La prima soluzione da percorrere è confrontarsi con l’altro genitore per trovare un’intesa. È possibile rimodulare il calendario delle visite o concordare soluzioni flessibili (come scambi di giorni) che rispettino le necessità di tutti, mettendo al primo posto il benessere del figlio.
Il ricorso al Tribunale: Qualora un accordo amichevole non fosse raggiungibile, si può presentare un’istanza al giudice per la modifica dei provvedimenti. Questo è particolarmente indicato se l’attuale organizzazione degli incontri, a causa degli impegni lavorativi, pregiudica la qualità del rapporto tra genitore e figlio
L’affidamento condiviso non si traduce automaticamente in una divisione perfettamente paritetica dei tempi di permanenza del figlio. Di norma, il giudice stabilisce che il minore abbia la sua residenza abituale presso uno dei due genitori (definito “genitore collocatario”), garantendo all’altro un ampio diritto di visita e di permanenza secondo un calendario concordato o definito dal tribunale.
Se il genitore che dovrebbe consentire le visite non rispetta le modalità stabilite, l’altro può rivolgersi all’autorità giudiziaria per far valere i propri diritti e chiedere, se necessario, una revisione dei provvedimenti a tutela del rapporto con il figlio.