Cosa sono i permessi della Legge 104 (e cosa non sono)
I permessi sono previsti dall’articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, la legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità. Servono a permettere al lavoratore di assentarsi dal lavoro, con retribuzione, per assistere un familiare con disabilità grave (o a se stesso, se la disabilità riguarda il lavoratore). Prima di tutto è utile distinguere quattro istituti che vengono spesso confusi:
Permessi Legge 104
Giorni o ore di assenza retribuita dal lavoro per assistenza. Sono il tema di questa guida.
Congedo straordinario
Un’assenza più lunga (fino a due anni nell’arco della vita lavorativa, art. 42 D.Lgs 151/2001), con regole più rigide.
Indennità di accompagnamento
Una prestazione economica mensile erogata dall’INPS alle persone non autosufficienti: è cosa diversa dai permessi e non dipende dal lavoro.
Agevolazioni fiscali
Sconti come l’IVA agevolata sull’auto, la detrazione del 19% e l’acquisto di ausili: riguardano gli acquisti, non l’assenza dal lavoro.
Come funzionano i permessi: 3 giorni, 2 ore e frazionamento
Il lavoratore dipendente che assiste un familiare con disabilità grave ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito al mese, frazionabili anche in ore. Il lavoratore con disabilità grave può scegliere, in alternativa, 2 ore di permesso giornaliero (1 ora se l’orario è inferiore a 6 ore). I permessi sono pagati dall’INPS (anticipati in busta paga dal datore), sono coperti da contribuzione figurativa e quindi non penalizzano la pensione.
I giorni non utilizzati nel mese non si cumulano con quello successivo: vanno fruiti entro il mese di riferimento, altrimenti si perdono. Tra le novità recenti, la Legge n. 106/2025 ha introdotto un pacchetto aggiuntivo di 10 ore annue retribuite per esigenze legate all’assistenza.
Chi può usufruire dei permessi 104
- Il lavoratore con disabilità grave stesso;
- il coniuge, il convivente di fatto e la parte di un’unione civile;
- i parenti o affini entro il secondo grado;
- i parenti o affini entro il terzo grado, ma solo se i genitori, il coniuge o i conviventi del disabile hanno più di 65 anni, sono anch’essi affetti da patologie invalidanti, sono deceduti o mancanti.
- i parenti o affini entro il terzo grado, ma solo se i genitori, il coniuge o i conviventi del disabile hanno più di 65 anni, sono anch’essi affetti da patologie invalidanti, sono deceduti o mancanti.
La disabilità deve essere riconosciuta come grave (art. 3, comma 3, Legge 104). I permessi non spettano se la persona assistita è ricoverata a tempo pieno, 24 ore su 24, in una struttura che garantisce assistenza sanitaria continuativa (salvo eccezioni). Dal 2023, con il D.Lgs 105/2022, è stato eliminato il “referente unico”: più lavoratori possono ora alternarsi nell’assistenza allo stesso familiare, purché non negli stessi giorni e fermo il limite complessivo dei tre giorni mensili.
Come si chiedono e se il datore di lavoro può negarli
La domanda si presenta in via telematica all’INPS (con SPID, CIE o CNS, tramite contact center o patronato). Dopo l’approvazione, si consegna al datore di lavoro copia della domanda con il numero di protocollo. La fruizione dei permessi è un diritto del lavoratore: il datore non può rifiutarli (lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 5611/2025), ma può chiedere un ragionevole preavviso per organizzare l’attività aziendale. Abbiamo dedicato un approfondimento al caso in cui il datore di lavoro tenti di negare i permessi della Legge 104.
Cosa si PUO’ fare durante i permessi Legge 104
Questo è il punto più frainteso. La legge non impone un’assistenza continuativa per tutta la giornata di permesso. La Cassazione (ordinanza n. 23185/2025) ha chiarito che l’assistenza al familiare non deve necessariamente coincidere con il proprio orario di lavoro e che il diritto al permesso non ha una rigida limitazione temporale. In concreto, durante il permesso è consentito:
- uscire di casa e spostarsi per assistere il familiare;
- accompagnare la persona assistita a visite mediche, terapie, esami;
- svolgere per suo conto pratiche burocratiche, spesa, farmacia, commissioni;
- compiere attività che recano un vantaggio diretto o indiretto all’assistito;
- dedicare brevi spazi alle proprie esigenze di vita, purché l’assistenza resti l’attività effettiva e prevalente della giornata.
Cosa NON si può fare durante i permessi Legge 104
Il permesso è vincolato alla finalità di assistenza. Si configura un abuso del diritto quando viene meno del tutto il nesso tra l’assenza dal lavoro e l’aiuto alla persona disabile. Non è consentito, in particolare:
- usare la giornata interamente per scopi personali estranei all’assistenza (svago, impegni propri prolungati);
- andare in vacanza o trascorrere il tempo libero altrove lasciando il familiare senza assistenza;
- far coincidere il permesso con attivita’ del tutto scollegate dall’aiuto al disabile;
- omettere, quando l’assistito risiede a oltre 150 km, di attestare con titolo di viaggio o documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.
Le conseguenze dell’abuso sono pesanti: il datore può avviare un procedimento disciplinare fino al licenziamento per giusta causa (anche per un solo episodio e senza preavviso), perchè la condotta lede in modo irreparabile il rapporto di fiducia. Sul piano penale, l’uso indebito può integrare la truffa ai danni dello Stato o l’indebita percezione del trattamento economico a carico dell’INPS, reati procedibili d’ufficio. La Cassazione ha confermato questo orientamento con più pronunce recenti (ad esempio le ordinanze n. 2157/2025, n. 5906/2025 e n. 24093/2025).
Cosa si può e non si può fare durante il congedo straordinario
Diverso è il congedo straordinario biennale (art. 42 D.Lgs 151/2001), che consente un’assenza fino a due anni. Qui le regole sono più stringenti: il periodo deve essere effettivamente dedicato all’assistenza del familiare, che ne è il presupposto e il fine. Anche durante il congedo restano valide le tutele, ma l’utilizzo del tempo per finalità estranee all’assistenza espone agli stessi rischi disciplinari e penali visti per i permessi.
Legge 104 e lavoro: trasferimento, lavoro notturno, turni
Chi assiste un familiare con disabilità grave gode di alcune tutele sul posto di lavoro:
- Trasferimento: il lavoratore non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso (art. 33, comma 5, Legge 104) e ha diritto, ove possibile, alla sede piu’ vicina al domicilio della persona assistita.
- Lavoro notturno: non può essere obbligato a prestare lavoro notturno.
- Turni e straordinari: non esiste un esonero automatico, ma il datore non può adottare condotte discriminatorie o ritorsive legate alla fruizione dei permessi.
Controlli e abuso dei permessi 104: cosa rischia chi ne abusa e cosa può fare l’azienda
I permessi sono controllati sia dall’INPS sia dal datore di lavoro. Quando l’azienda ha il sospetto fondato che un dipendente utilizzi i permessi per fini diversi dall’assistenza, può legittimamente incaricare un’agenzia investigativa di verificare il corretto uso del beneficio. La Cassazione ha riconosciuto più volte questa possibilità: il controllo non riguarda l’attività lavorativa in azienda (vietato dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori), ma l’uso del permesso all’esterno, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, dove l’investigatore può documentare con foto e video.
L’iter tipico è: raccolta delle prove tramite indagine, relazione investigativa con valore probatorio, contestazione disciplinare al lavoratore (con i giorni previsti per le sue difese) e, se l’abuso è accertato, eventuale licenziamento per giusta causa. Agenzia Investigativa delle Alpi, autorizzata dalla Prefettura di Torino (ex art. 134 T.U.L.P.S.) e attiva dal 1992, svolge indagini aziendali sull’abuso della Legge 104 mediante pedinamento e osservazione, attività di intelligence su fonti aperte (OSINT e SOCMINT), localizzazione satellitare GPS nei limiti del D.M. 269/2010 . Al termine viene consegnato un rapporto investigativo corredato di foto e filmati, opponibile in giudizio. Per approfondire trovi anche la nostra guida sull’uso improprio dei permessi Legge 104 e sulle investigazioni aziendali.
Domande frequenti sui permessi Legge 104
Assistere il familiare: accompagnarlo a visite, fare spese e pratiche per lui, occuparsi delle sue necessità. é possibile anche dedicare brevi momenti alle proprie esigenze, purché l’assistenza resti effettiva. Non é richiesta la presenza continuativa per tutta la giornata.
Non si può usare il permesso per scopi estranei all’assistenza: andare in vacanza, dedicare l’intera giornata a impegni personali o al tempo libero lasciando il familiare senza aiuto. é un abuso che può portare al licenziamento per giusta causa.
Si. La legge non impone di restare in casa con la persona assistita per tutto il giorno. Ciò che conta é che l’attività svolta sia funzionale all’assistenza.
Il datore di lavoro e l’INPS. In caso di sospetto, il datore può incaricare un’agenzia investigativa per verificare il corretto uso dei permessi in luoghi pubblici.
Tre giorni al mese retribuiti, frazionabili anche in ore; in alternativa, per il lavoratore disabile, due ore di permesso giornaliero (una se l’orario é inferiore a sei ore).
No. I giorni non utilizzati nel mese non si cumulano: vanno fruiti entro il mese di riferimento, altrimenti si perdono.
No, é un diritto del lavoratore (Cassazione n. 5611/2025). Il datore può solo chiedere un ragionevole preavviso per organizzare il lavoro.
Non per il solo fatto di usare i permessi. Può essere licenziato per giusta causa se viene accertato un abuso, cioè l’uso dei permessi per fini diversi dall’assistenza.
Non senza il suo consenso, se assiste un familiare con disabilità grave (art. 33, comma 5, Legge 104).
I permessi non sono un contributo in denaro, ma assenze retribuite. La prestazione economica per le persone non autosufficienti é l’indennità di accompagnamento, che é cosa diversa.
Dal 1 gennaio 2026 il certificato medico introduttivo per l’accertamento della disabilità viene inviato direttamente dal medico all’INPS; é inoltre attivo il pacchetto di 10 ore annue aggiuntive previsto dalla Legge n. 106/2025.
Sospetti un abuso dei permessi Legge 104 in azienda?
Agenzia Investigativa delle Alpi opera dal 1992 su Torino, in Piemonte e su tutto il territorio nazionale, con autorizzazione della Prefettura di Torino ex art. 134 T.U.L.P.S. Verifichiamo in modo lecito il corretto utilizzo dei permessi e raccogliamo prove documentate e opponibili in giudizio, a supporto di eventuali provvedimenti disciplinari.


