Logo Agenzia Investigativa delle Alpi

Leader da 35 Anni nelle Investigazioni in Italia

Da

35 anni

Siamo Leader nelle Investigazioni a Torino

Ecco perché il Nostro Nome lo Conoscono Tutti

Agenzia Investigativa Delle Alpi

Si può registrare una Telefonata

Si può registrare una telefonata? La registrazione delle telefonate è un tema dibattuto che spesso suscita domande sulla legalità, la privacy e i diritti individuali. In questo articolo approfondiremo gli

Si può registrare una telefonata? La registrazione delle telefonate è un tema dibattuto che spesso suscita domande sulla legalità, la privacy e i diritti individuali. In questo articolo approfondiremo gli aspetti legali e i vari scenari.

Leggi e Privacy in Italia:


Molte persone considerano la registrazione delle chiamate come un mezzo per garantire la propria sicurezza e documentare conversazioni importanti. È fondamentale comprendere i limiti e i requisiti legali che circondano questa pratica.

È fondamentale sottolineare che la captazione di conversazione privata a distanza è riservata alle autorità di Polizia Giudiziaria su espressa autorizzazione del Pubblico Ministero e del Giudice. Di contro La registrazione tra persone presenti è possibile.

Si può registrare una chiamata? Quando è possibile?


Quando ci chiediamo “è possibile registrare una chiamata?” bisogna specificare che la persona che intende registrare una conversazione, deve essere presente alla chiamata. Non si può invece registrare una telefonata tra due persone all’oscuro di essere ascoltate.

Il parere della Corte di Cassazione

Anche la Corte di Cassazione si è espressa in merito, con la Sentenza n. 18908 del 13 Maggio 2011, la Suprema Corte afferma che “chi dialoga accetta il rischio che la conversazione venga registrata” esponendosi di fatto al rischio di essere registrato, pertanto non serve un’accettazione espressa. Non si concretizza una violazione della Privacy in quanto il contenuto della conversazione è già noto agli interlocutori, quindi la registrazione della stessa equivale a prendere appunti per evitare di dimenticarsi qualcosa.

Cosa succede se le conversazioni vengono divulgate?


Non è permessa la divulgazione delle conversazioni registrate senza il consenso degli interessati. In questo casi si integrerebbe la fattispecie dell’Art. 615 bis del codice penale.

In tal caso si violerebbe l’art. 615 bis del codice penale, che afferma quanto segue:

Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato

Tale divieto trova eccezione solo nel caso in cui, le conversazioni registrate, debbano essere fatte ascoltare al Giudice competente per esercitare il proprio diritto di difesa.

Leggi anche l’articolo: È possibile intercettare WhatsApp?

Si può registrare una conversazione? Quando non è possibile:


Ai sensi dell’articolo 615 bis del codice penale si configura il reato di interferenze illecite nella vita privata qualora, mediante l’uso di strumenti di ripresa video e/o audio, vengano acquisite indebitamente notizie e immagini relative la vita privata di una persona.

Infatti non è possibile registrare conversazioni presso la casa altrui (o in luoghi equiparabili), l’auto, l’ufficio, ecc. Non è infatti consentita la registrazione di una telefonata tra due persone e un soggetto terzo, autorizzato solo da uno dei due presenti ad assistere alla conversazione.

Il parere della Corte di Cassazione

La Suprema Corte si è espressa in merito stabilendo che è fatto divieto nascondere dispositivi atti alla registrazione (al fine di ascoltare conversazioni intercorrenti tra la compagna dello stesso e alcuni ospiti) anche se la casa è di sua proprietà. Infatti “la disponibilità del luogo anche da parte dell’autore dell’indebita interferenza non incide sulla sussistenza del reato, che mira a tutelare la riservatezza domiciliare della persona offesa” (Cass. n. 27847/15).

Come richiedere un Preventivo:

Per maggiori informazioni e per richiedere un preventivo ad Agenzia Investigativa delle Alpi in merito alle indagini su persone o aziende, chiama il numero verde 800.090.370 e parla con i nostri investigatori professionisti oppure compila il modulo sotto indicato.

Altri Articoli

abuso legge 104
Uncategorized
Agenzia Investigativa delle Alpi

Abuso Legge 104

Abuso Legge 104/92 : quando è possibile verificare l’utilizzo scorretto dei permessi retribuiti ex Legge 104? Quali sono i controlli leciti.

Leggi Tutto »
Il Vishing
Uncategorized
Agenzia Investigativa delle Alpi

Il Vishing

Il Vishing o Phishing Vocale: come individuare questa truffa, quali sono i casi più frequenti e come è

Leggi Tutto »
truffe online
Uncategorized
Agenzia delle Alpi

Truffe Online

Truffe Online: : come riconoscerle, evitarle e difendersi Negli ultimi anni le truffe online sono cresciute in modo

Leggi Tutto »